Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.
E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 16 luglio 2025
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
La Cancelliera: Cometta Rizzi
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_335/2025
Sentenza del 16 luglio 2025
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Moser-Szeless, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
rappresentato da B.________,
ricorrente,
contro
Istituto di previdenza del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 7, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Previdenza professionale (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 maggio 2025 (34.2024.28).
Visto:
la sentenza del 12 maggio 2025 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto la petizione del 12 novembre 2024 di A.________, alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino fino al 30 giugno 2018, con cui ha chiesto all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) l'erogazione di una rendita intera d'invalidità,
il ricorso inoltrato il 12 giugno 2025 (timbro postale) da A.________ al Tribunale federale,
la comunicazione del Tribunale federale del 13 giugno 2025 con la quale il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva ancora essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nella sentenza impugnata,
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 150 IV 103 consid. 1; 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti),
che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ; DTF 148 V 366 consid. 3.3),
che oggetto del contendere dinnanzi all'autorità giudiziaria precedente era determinare se A.________ avesse diritto a una prestazione d'invalidità da parte dell'istituto di previdenza professionale IPCT,
che dagli accertamenti dell'autorità giudiziaria precedente è emerso che l'incapacità lavorativa, che ha portato al riconoscimento di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità, non è sorta durante il rapporto previdenziale presso l'IPCT, che si è concluso il 30 giugno 2018, rispettivamente il 30 luglio 2018, con la conseguenza che l'insorgente non ha diritto a una prestazione d'invalidità LPP,
che il ricorrente, senza addurre alcuna prova di richiesta formale oggettivamente sostanziata, in maniera meramente appellatoria (cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6 con riferimenti) si limita ad affermare di avere avuto dei dubbi sull'imparzialità del giudice C.________ da ricondurre a pretesi scontri verbali nel passato, come pure che sarebbe stato giudicato inabile al lavoro al 100% riferendosi a un non meglio precisato rapporto valetudinario del dott. D.________ - specialista dell'AI - giustificando il suo ricorso al Tribunale federale perché neutrale in giudizio, ciò che gli permetterebbe di accettare più serenamente la sentenza definitiva, posto che i fatti non portino al contrario,
che nel caso in esame il gravame è carente di qualsivoglia motivazione, segnatamente l'insorgente omette completamente di confrontarsi con la sentenza impugnata, in particolare non sostanzia perché gli accertamenti dei fatti operati dall'autorità giudiziaria precedente sarebbero arbitrari, rispettivamente la conclusione a cui è giunta violerebbe il diritto,
che in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF , deve essere dichiarato inammissibile,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 16 luglio 2025
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
La Cancelliera: Cometta Rizzi