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9C 32/2016

Bundesgericht · 2015-11-16 · Italiano CH
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Assicurazione contro le malattie | Assicurazione contro le malattie

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. Lucerna, 11 febbraio 2016 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Meyer La Cancelliera: Cometta Rizzi

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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 11.02.2016 9C 32/2016 (9C_32/2016) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 11.02.2016 9C 32/2016 (9C_32/2016) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 11.02.2016 9C 32/2016 (9C_32/2016)

Assicurazione contro le malattie | Assicurazione contro le malattie

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_32/2016 Sentenza dell'11 febbraio 2016 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico, Cancelliera Cometta Rizzi. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Mutuel Assicurazione Malattia SA, opponente. Oggetto Assicurazione contro le malattie (presupposto processuale), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 novembre 2015. Visto: il giudizio del 16 novembre 2015 con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il gravame di A.________, nel senso di riconoscerlo debitore di Mutuel Assicurazione Malattia SA dell'importo di fr. 5'166.40 per premi LAMal da novembre 2012 a dicembre 2013, oltre interessi al 5% e spese di fr. 590.-, il ricorso del 12 gennaio 2016 (timbro postale) di  A.________ al Tribunale federale contro il giudizio cantonale, considerando: che, conformemente all'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, che il termine è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF), che il giudizio cantonale, stando all'attestazione postale, è stato consegnato al ricorrente il 23 novembre 2015, che il termine di ricorso ha cominciato a decorrere il 24 novembre 2015 ed è scaduto l'8 gennaio 2016, considerata la sospensione dei termini nel periodo dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 46 cpv. 1 lett. c LTF), che il gravame, consegnato alla Posta svizzera il 12 gennaio 2016, è di conseguenza tardivo e sfugge a ogni altro esame, che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. Lucerna, 11 febbraio 2016 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Meyer La Cancelliera: Cometta Rizzi