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9C 324/2023

Bundesgericht · 2023-06-27 · Italiano CH
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Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Covid-19; ritiro del ricorso), | Indennità per perdita di guadagno

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 27 giugno 2023 In nome della III Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Parrino La Cancelliera: Cometta Rizzi

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Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 27.06.2023 9C 324/2023 (9C_324/2023) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 27.06.2023 9C 324/2023 (9C_324/2023) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 27.06.2023 9C 324/2023 (9C_324/2023)

Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Covid-19; ritiro del ricorso), | Indennità per perdita di guadagno

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_324/2023 Decreto del 27 giugno 2023 III Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Parrino, Presidente, Cancelliera Cometta Rizzi. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente. Oggetto Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Covid-19) (ritiro del ricorso), ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 aprile 2023 (42.2023.13). Visto: lo scritto del 21 giugno 2023 (timbro postale) con il quale A.________ ha ritirato il ricorso dell'11 maggio 2023 (timbro postale) contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 aprile 2023, considerando: che la causa dev'essere stralciata dai ruoli in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF, in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC, che in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie, per questi motivi, il Presidente decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 27 giugno 2023 In nome della III Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Parrino La Cancelliera: Cometta Rizzi