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9C_322/2022

Prestazione complementare all'AVS/AI (ritiro del

Bundesgericht · 2022-08-11 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 11 agosto 2022

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_322/2022

Decreto dell'11 agosto 2022

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Parrino, Presidente,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

6928 Manno, patrocinata da B.________,

ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni,

via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Prestazione complementare all'AVS/AI (ritiro del ricorso),

ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 maggio 2022 (30.2022.9).

Visto:

lo scritto del 9 agosto 2022 (timbro postale) con il quale A.________ ha manifestato la volontà di ritirare il ricorso del 21 giugno 2022 (timbro postale) contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 maggio 2022,

considerando:

che l'art. 54 LTF prevede che il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che nel caso di specie è l'italiano,

che pertanto la sentenza oggetto della presente vertenza sarà redatta in italiano, malgrado il fatto che la ricorrente abbia steso il gravame e lo scritto del 9 agosto 2022 in tedesco, come del resto era suo diritto (art. 42 cpv. 1 LTF),

che la causa dev'essere stralciata dai ruoli in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF, in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC,

che in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie,

per questi motivi, il Presidente decreta :

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 11 agosto 2022

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi