Assicurazione per l'invalidità | Assicurazione per l'invalidità
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.
E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 4 aprile 2019 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Parrino Il Cancelliere: Bernasconi
Dispositiv
- La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
- Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 4 aprile 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 04.04.2019 9C 29/2019 (9C_29/2019) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 04.04.2019 9C 29/2019 (9C_29/2019) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 04.04.2019 9C 29/2019 (9C_29/2019)
Assicurazione per l'invalidità | Assicurazione per l'invalidità
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_29/2019 Decreto del 4 aprile 2019 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico, Cancelliere Bernasconi. Partecipanti al procedimento A.________, Italia, patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, ricorrente, contro Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (ritiro del ricorso), ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 29 novembre 2018 (C-5015/2017). Visto: il ricorso del 15 gennaio 2019 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, emanato il 29 novembre 2018, il decreto del 6 marzo 2019 con cui la domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta, lo scritto del 3 aprile 2019 (timbro postale) con il quale A.________ ha dichiarato di ritirare il ricorso, considerando: che la causa dev'essere stralciata dai ruoli in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 LTF, che si rinuncia alla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), per questi motivi, il Giudice unico decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 4 aprile 2019 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Parrino Il Cancelliere: Bernasconi