Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale) | Assicurazione per l'invalidità
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.
E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 31 marzo 2016 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Meyer La Cancelliera: Cometta Rizzi
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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 31.03.2016 9C 29/2016 (9C_29/2016) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 31.03.2016 9C 29/2016 (9C_29/2016) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 31.03.2016 9C 29/2016 (9C_29/2016)
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale) | Assicurazione per l'invalidità
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_29/2016 {T 0/2} Sentenza del 31 marzo 2016 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico, Cancelliera Cometta Rizzi. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, opponente. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 dicembre 2015. Visto: il ricorso del 12 gennaio 2016 (timbro postale) e le successive precisazioni del 25 gennaio 2016 (timbro postale) contro il giudizio del 14 dicembre 2015 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il decreto dell'8 marzo 2016, con il quale questa Corte ha assegnato a A.________ un termine suppletorio, non prorogabile, scadente il 18 marzo 2016 per versare l'anticipo spese di fr. 800.-, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, considerando: che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF), che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli, che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF, che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 31 marzo 2016 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Meyer La Cancelliera: Cometta Rizzi