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9C_268/2010

Assicurazione per l'invalidità,

Bundesgericht · 2010-03-31 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 31 marzo 2010

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 31 marzo 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_268/2010 {T 0/2}

Sentenza del 31 marzo 2010

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale U. Meyer, Presidente,

cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento

C._________, Italia,

ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 5 gennaio 2010.

Visto:

il ricorso 11 marzo 2010 (timbro postale) avverso il giudizio 5 gennaio 2010 del Tribunale amministrativo federale, Corte III, che è stato recapitato al precedente patrocinatore dell'assicurato il 21 gennaio 2010,

considerando:

che il ricorso non è stato depositato entro il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 100 cpv. 1 LTF e scaduto - in applicazione degli art. 44-45 LTF

- il 22 febbraio 2010,

che il gravame di conseguenza si rivela palesemente tardivo,

che il ricorrente non ha invocato né fatto valere elementi suscettibili di giustificare una restituzione del termine inosservato (art. 50 LTF),

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,

che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 31 marzo 2010

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti