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9C_249/2021

Assicurazione per l'invalidità (ritiro del

Bundesgericht · 2021-05-18 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 18 maggio 2021

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_249/2021

Decreto del 18 maggio 2021

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Parrino, Presidente,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (ritiro del ricorso),

ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° aprile 2021 (32.2020.138).

Visto:

il ricorso, con contestuale domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, inoltrato da A.________ il 30 aprile 2021 (timbro postale) contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° aprile 2021,

la comunicazione del 4 maggio 2021 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, l'interessata è stata informata delle esigenze poste all'assistenza giudiziaria e all'atto di ricorso,

l'indicazione in tale scritto secondo cui le condizioni di ricevibilità non sembrano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio può essere sanato entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nella querelata sentenza,

lo scritto del 10 maggio 2021 (timbro postale) con il quale A.________ ha dichiarato di ritirare il ricorso,

considerando:

che la causa dev'essere stralciata dai ruoli in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF, in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC,

che in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF si può rinunciare a riscuotere le spese giudiziarie,

che la domanda di assistenza giudiziaria è quindi divenuta priva d'oggetto,

per questi motivi, il Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 18 maggio 2021

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi