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9C 233/2022

Bundesgericht · 2022-06-23 · Italiano CH
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Prestazione complementare all'AVS/AI | Prestazione complementari

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 23 giugno 2022 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Parrino Il Cancelliere: Bernasconi

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 23 giugno 2022
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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung (II. Sozialrechtliche Abteilung) 23.06.2022 9C 233/2022 (9C_233/2022) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 23.06.2022 9C 233/2022 (9C_233/2022) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 23.06.2022 9C 233/2022 (9C_233/2022)

Prestazione complementare all'AVS/AI | Prestazione complementari

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_233/2022 Sentenza del 23 giugno 2022 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Parrino, Presidente, Cancelliere Bernasconi. Partecipanti al procedimento A.________, rappresentato da B.________, ricorrente, contro Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente. Oggetto Prestazione complementare all'AVS/AI (presupposto processuale), ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 aprile 2022 (33.2021.20). Visto: la decisione della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Ufficio prestazioni, del 10 settembre 2021, confermata su opposizione il 10 novembre 2021, che ha ricalcolato il diritto di A.________ alle prestazioni complementari (PC), computando dal 1° settembre 2020 una pigione di fr. 3240.- ([fr. 4800.- + fr. 1680.-]:2) e gli ha chiesto in restituzione fr. 270.- al mese versati in eccesso dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2021, per un totale di fr. 3510.-, la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emessa l'11 aprile 2022 che ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione, il ricorso al Tribunale federale presentato da A.________ il 5 maggio 2022 (timbro postale) con cui chiede di computare, come in precedenza, la pigione di fr. 6480.-, assicurando così una maggiore entrata di circa fr. 300.- mensili, la comunicazione del 9 maggio 2022 con la quale il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio, l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nella sentenza impugnata, il silenzio del ricorrente, considerando: che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF), che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati, che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2), che il Tribunale cantonale delle assicurazioni, basandosi sulle planimetrie e sulle dichiarazioni degli interessati, ha concluso come il ricorrente non possa occupare la maggior parte della casa condivisa con il fratello C.________, che la Corte cantonale ha escluso un dovere morale del fratello del ricorrente di ospitarlo gratuitamente in casa proprio per potere beneficiare del suo indispensabile ausilio, di aiutarlo concretamente e direttamente, e quindi non si è scostata dal principio della suddivisione per teste dei costi della pigione secondo l'art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI, che il ricorrente, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, si limita a riferire in maniera discorsiva la propria situazione medica drammatica, la necessità della presenza del fratello C.________ e le consistenti spese per l'elettricità, che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, che si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 23 giugno 2022 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Parrino Il Cancelliere: Bernasconi