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9C_229/2012

Assicurazione per l'invalidità,

Bundesgericht · 2012-04-23 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 23 aprile 2012

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 23 aprile 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_229/2012 {T 0/2}

Sentenza del 23 aprile 2012

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale U. Meyer, Presidente,

cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento

V._________, Italia, patrocinato dal Patronato ACLI,

ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 6 febbraio 2012.

Considerando:

che al termine di una procedura di revisione l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha ripristinato il diritto alla rendita intera AI di V._________ con effetto dal 1° aprile 2007 (decisione del 17 maggio 2011);

che adito su ricorso della Cassa pensione GastroSocial, il Tribunale amministrativo federale ha annullato la decisione dell'UAIE e gli ha rinviato gli atti per complemento istruttorio (pronuncia del 6 febbraio 2012);

che l'assicurato si è aggravato al Tribunale federale chiedendo sostanzialmente l'annullamento del giudizio di primo grado e la conferma della decisione amministrativa del 17 maggio 2011;

che non sono state chieste osservazioni al gravame;

che il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento ( art. 90 LTF ), contro quelle che concernono soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre ( art. 91 lett. a LTF ), così come contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione ( art. 92 LTF );

che giusta l' art. 93 cpv. 1 LTF le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente possono essere impugnate unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'ammissione del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b);

che nella misura in cui rinvia la causa all'amministrazione per complemento istruttorio, l'atto impugnato è una decisione incidentale ai sensi dell' art. 93 LTF ( DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 481 seg.);

che il rinvio degli atti all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione non è di principio suscettibile di causare alle parti un pregiudizio irreparabile né dà luogo in generale a una procedura probatoria defatigante o dispendiosa ( DTF 133 V 477 consid. 5.2 pag. 483; sentenza 9C_144/2012 del 30 marzo 2012 con riferimenti);

che in violazione degli obblighi di motivazione ( art. 42 cpv. 2 LTF ) il ricorrente non spiega in quale misura il giudizio impugnato gli causerebbe un pregiudizio irreparabile né perché una decisione finale immediata permetterebbe di evitare una procedura defatigante o dispendiosa;

che in ogni caso il diritto alla rendita (intera) d'invalidità fa parte del rapporto giuridico compreso nell'oggetto della lite che l'ufficio opponente è chiamato a riesaminare e contro il quale l'assicurato potrà se del caso ancora ricorrere;

che infatti l'assicurato potrà - per quanto necessario - formulare le sue censure al momento della contestazione della decisione finale ( art. 93 cpv. 3 LTF );

che pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF ;

che viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 23 aprile 2012

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti