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9C_200/2019

Assicurazione per l'invalidità,

Bundesgericht · 2019-06-12 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 12 giugno 2019

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Parrino

La Cancelliera: Perrenoud

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_200/2019

Sentenza del 12 giugno 2019

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,

Cancelliera Perrenoud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone

Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 febbraio 2019 (32.2018.35).

Visto:

il ricorso del 15 marzo 2019 (timbro postale) contro il giudizio dell'11 febbraio 2019 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

il decreto del 21 maggio 2019, con il quale questa Corte ha assegnato ad A.________ un termine suppletorio, scadente il 3 giugno 2019 per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:

che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,

che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 12 giugno 2019

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Parrino

La Cancelliera: Perrenoud