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9C_172/2008

Assicurazione per l'invalidità,

Bundesgericht · 2008-04-30 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 30 aprile 2008

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 30 aprile 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_172/2008 {T 0/2}

Sentenza del 30 aprile 2008

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale U. Meyer, Presidente,

cancelliere Grisanti.

Parti

C._________,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 gennaio 2008.

Visto:

il ricorso del 27 febbraio 2008 (timbro postale) contro il giudizio 25 gennaio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

la comunicazione, rimasta senza seguito, del 28 febbraio 2008, con la quale il Tribunale federale ha reso attento C._________ sul fatto che l'atto da lui inoltrato non sembrava soddisfare le condizioni formali di ricevibilità (art. 42 cpv. 1 LTF) e che lo stesso poteva ancora essere sanato entro il termine di ricorso,

il decreto presidenziale del 28 marzo 2008, con il quale questa Corte ha assegnato al ricorrente un termine suppletorio, scadente il 10 aprile 2008, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:

che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,

che in tali circostanze può essere lasciato insoluto il tema di sapere se l'atto ricorsuale debba pure essere dichiarato irricevibile per difetto dei requisiti formali,

che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 30 aprile 2008

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti