Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto le eccezioni previste dall' art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Essa è stata presentata nei termini dai destinatari del giudizio contestato ( art. 100 cpv. 1 LTF ), con interesse al suo annullamento ( art. 89 cpv. 1 LTF ), e va esaminata come ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF.
E. 1.2 La procedura davanti al Tribunale federale può riguardare solo l'inammissibilità del ricorso alla Camera di diritto tributario, a causa del mancato pagamento in tempo utile dell'importo domandato a garanzia delle spese processuali e l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, in particolare dell'art. 231 cpv. 1 LT/TI. La norma citata permette alla Corte cantonale di esigere entro un congruo termine il versamento di un importo a garanzia per tasse e spese di procedura in caso di ricorrenti che non dimorano in Ticino o che sono in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali, con la comminatoria dell'irricevibilità del ricorso (sentenza 2C_80/2019 del 28 gennaio 2019 consid. 2.1). In questo contesto, l' art. 106 cpv. 2 LTF impone a chi ricorre di specificare quali diritti costituzionali sarebbero stati lesi e di esporre le censure con precisione ( DTF 150 I 80 consid. 2.1).
E. 1.3 Sul piano dei fatti, il Tribunale federale è di regola vincolato agli accertamenti svolti dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ) e ciò vale anche nella fattispecie, perché i ricorrenti non adducono censure contro l'accertamento dei fatti e/o l'apprezzamento delle prove che permettano di discostarvisi ( art. 105 cpv. 2 LTF ). Nemmeno producono nuovi documenti dimostrando che ciò sia lecito ( art. 99 cpv. 1 LTF ).
E. 2.1 In relazione all'art. 231 cpv. 1 LT/TI, gli insorgenti osservano che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, lo scoperto d'imposta che viene loro ascritto sarebbe garantito da un deposito di fr. 80'000.-, che le autorità fiscali ticinesi non avrebbero ancora restituito. In parallelo, osservano che: (a) in base a quanto sostenuto dalle autorità cantonali, la prestazione valutabile in denaro di fr. 840'000.- di cui avrebbero beneficiato proverrebbe da due differenti società (C.________ SA e D.________ SA); (b) queste società hanno ricorso anch'esse davanti all'istanza inferiore per contestare la fattispecie; (c) nonostante abbiano degli scoperti d'imposta, le società menzionate non hanno ricevuto la richiesta di pagare anticipi spese.
Per gli insorgenti, quanto indicato dovrebbe portare il Tribunale federale a considerare l'applicazione dell'art. 231 cpv. 1 LT/TI al loro caso come arbitraria ( art. 9 Cost. ), discriminatoria ( art. 8 Cost. ) e incoerente, perché contraria all' art. 127 cpv. 1 e 2 Cost.
E. 2.2 Ora, le critiche di carattere costituzionale formulate nel ricorso sono in parte solo abbozzate, di modo che il rispetto dell' art. 106 cpv. 2 LTF è dubbio. Sia come sia, già perché esse si fondano su dei fatti che non risultano dal giudizio impugnato - quali l'esistenza di un importo di fr. 80'000.- depositato presso le autorità fiscali, il ricorso di C.________ SA e D.________ SA, la situazione debitoria delle stesse nei confronti delle autorità fiscali e la mancata richiesta di un anticipo spese a queste società - le censure riassunte nel precedente considerando 2.1 devono essere respinte ( art. 105 cpv. 1 LTF ).
Conoscendo la situazione processuale di C.________ SA e D.________ SA, e ritenendola importante anche in relazione all'anticipo spese di fr. 5'000.- richiesto il 29 dicembre 2025, i ricorrenti avrebbero dovuto esternare le proprie perplessità all'istanza inferiore prima che scadesse il termine per il versamento dell'anticipo, di modo che essa potesse tornare eventualmente sui suoi passi o spiegare le ragioni del proprio agire. Lo stesso vale per l'argomento relativo al deposito dell'importo di fr. 80'000.- che sarebbe ancora a disposizione dell'autorità fiscale.
E. 2.3 Per quanto sia motivata in maniera sufficiente ( art. 106 cpv. 2 LTF ), dev'essere respinta anche la critica con la quale viene denunciato un formalismo eccessivo ( art. 29 cpv. 2 Cost. ), che gli insorgenti ravvisano nell'applicazione troppo "rigida" dell'art. 231 cpv. 1 LT/TI.
Vi è formalismo eccessivo, che viola l' art. 29 cpv. 1 Cost. , quando la stretta applicazione delle norme di procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione, diviene fine a se stessa, complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali ( DTF 149 IV 9 consid. 7.2). Nella decisione dell'istanza inferiore di dichiarare inammissibile il gravame dei ricorrenti non è però ravvisabile nessun formalismo eccessivo perché, in conformità a quanto richiesto dalla giurisprudenza, il versamento di un anticipo e le conseguenze del mancato versamento risultano da una chiara norma del diritto cantonale e i ricorrenti sono stati anche informati in merito all'importo da versare, al termine assegnato per procedere al versamento e alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto di questo obbligo (sentenza 2C_512/2025 del 3 dicembre 2025 consid. 5.1).
E. 2.4 Infine, sempre per quanto motivata a sufficienza ( art. 106 cpv. 2 LTF ), va respinta anche la denuncia della violazione dell' art. 29a Cost. , che i ricorrenti ravvisano nella pronuncia di una decisione di inammissibilità relativa alla persona fisica prima ancora di occuparsi dei ricorsi delle persone giuridiche. Formulandola, essi si basano di nuovo su fatti non accertati (precedente consid. 2.2).
E. 3 Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Lucerna, 20 marzo 2026
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
Il Cancelliere: Savoldelli
E. 3.1 Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. I ricorrenti non fanno nemmeno valere elementi che permetterebbero di interpretare il loro gravame quale istanza di restituzione dei termini da trasmettere all'autorità cantonale per competenza (sentenza 2C_659/2019 del 3 settembre 2019 consid. 2.5, relativa a una decisione di non entrata in materia in base all'art. 231 cpv. 1 LT/TI).
E. 3.2 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 65 e 66 cpv. 1 e cpv. 5 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ( art. 68 cpv. 3 LTF ).
E. 3.3 Con l'emanazione di questo giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_167/2026
Sentenza del 20 marzo 2026
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente,
Parrino, Beusch,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.A.________e B.A.________,
rappresentati da Interfida SA,
ricorrenti,
contro
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 8, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Imposta cantonale del Cantone Ticino e imposta federale diretta, periodo fiscale 2019,
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 4 febbraio 2026 (80.2025.323 - 80.2025.324).
Fatti:
A.
A.a. Il 13 novembre 2025, A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino la decisione del 9 ottobre 2025 con la quale l'Ufficio circondariale di tassazione di U.________ si era pronunciato sul reclamo che avevano presentato contro la tassazione 2019. Il reclamo era stato evaso "come da accordi in sede di audizione (...) con l'aggiunta di una prestazione valutabile in denaro di CHF 840'000".
A.b. Appreso dall'autorità fiscale ticinese che A.A.________ e B.A.________ avevano imposte scoperte, il 29 dicembre 2025 la Camera di diritto tributario ha assegnato agli stessi un termine scadente il 20 gennaio 2026 per versare un importo di fr. 5'000.- a garanzia del pagamento delle spese giudiziarie. L'assegnazione del termine era accompagnata dall'avvertenza che, in caso di mancato versamento entro il termine stabilito, il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile giusta l'art. 231 cpv. 1 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT/TI; RL/TI 640.100).
A.c. Constatato che, entro il termine del 20 gennaio 2026, l'importo richiesto non era stato versato, il 4 febbraio 2026 il Presidente della Camera di diritto tributario ha dichiarato l'inammissibilità del gravame.
B.
Con ricorso del 2 marzo 2026, A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la sentenza cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendo che essa sia annullata e che la causa sia rinviata all'istanza inferiore, affinché proceda a un esame di merito. Domandano la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Non sono stati ordinati atti istruttori.
Diritto:
1.
1.1. L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto le eccezioni previste dall' art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Essa è stata presentata nei termini dai destinatari del giudizio contestato ( art. 100 cpv. 1 LTF ), con interesse al suo annullamento ( art. 89 cpv. 1 LTF ), e va esaminata come ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF.
1.2. La procedura davanti al Tribunale federale può riguardare solo l'inammissibilità del ricorso alla Camera di diritto tributario, a causa del mancato pagamento in tempo utile dell'importo domandato a garanzia delle spese processuali e l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, in particolare dell'art. 231 cpv. 1 LT/TI. La norma citata permette alla Corte cantonale di esigere entro un congruo termine il versamento di un importo a garanzia per tasse e spese di procedura in caso di ricorrenti che non dimorano in Ticino o che sono in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali, con la comminatoria dell'irricevibilità del ricorso (sentenza 2C_80/2019 del 28 gennaio 2019 consid. 2.1). In questo contesto, l' art. 106 cpv. 2 LTF impone a chi ricorre di specificare quali diritti costituzionali sarebbero stati lesi e di esporre le censure con precisione ( DTF 150 I 80 consid. 2.1).
1.3. Sul piano dei fatti, il Tribunale federale è di regola vincolato agli accertamenti svolti dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ) e ciò vale anche nella fattispecie, perché i ricorrenti non adducono censure contro l'accertamento dei fatti e/o l'apprezzamento delle prove che permettano di discostarvisi ( art. 105 cpv. 2 LTF ). Nemmeno producono nuovi documenti dimostrando che ciò sia lecito ( art. 99 cpv. 1 LTF ).
2.
2.1. In relazione all'art. 231 cpv. 1 LT/TI, gli insorgenti osservano che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, lo scoperto d'imposta che viene loro ascritto sarebbe garantito da un deposito di fr. 80'000.-, che le autorità fiscali ticinesi non avrebbero ancora restituito. In parallelo, osservano che: (a) in base a quanto sostenuto dalle autorità cantonali, la prestazione valutabile in denaro di fr. 840'000.- di cui avrebbero beneficiato proverrebbe da due differenti società (C.________ SA e D.________ SA); (b) queste società hanno ricorso anch'esse davanti all'istanza inferiore per contestare la fattispecie; (c) nonostante abbiano degli scoperti d'imposta, le società menzionate non hanno ricevuto la richiesta di pagare anticipi spese.
Per gli insorgenti, quanto indicato dovrebbe portare il Tribunale federale a considerare l'applicazione dell'art. 231 cpv. 1 LT/TI al loro caso come arbitraria ( art. 9 Cost. ), discriminatoria ( art. 8 Cost. ) e incoerente, perché contraria all' art. 127 cpv. 1 e 2 Cost.
2.2. Ora, le critiche di carattere costituzionale formulate nel ricorso sono in parte solo abbozzate, di modo che il rispetto dell' art. 106 cpv. 2 LTF è dubbio. Sia come sia, già perché esse si fondano su dei fatti che non risultano dal giudizio impugnato - quali l'esistenza di un importo di fr. 80'000.- depositato presso le autorità fiscali, il ricorso di C.________ SA e D.________ SA, la situazione debitoria delle stesse nei confronti delle autorità fiscali e la mancata richiesta di un anticipo spese a queste società - le censure riassunte nel precedente considerando 2.1 devono essere respinte ( art. 105 cpv. 1 LTF ).
Conoscendo la situazione processuale di C.________ SA e D.________ SA, e ritenendola importante anche in relazione all'anticipo spese di fr. 5'000.- richiesto il 29 dicembre 2025, i ricorrenti avrebbero dovuto esternare le proprie perplessità all'istanza inferiore prima che scadesse il termine per il versamento dell'anticipo, di modo che essa potesse tornare eventualmente sui suoi passi o spiegare le ragioni del proprio agire. Lo stesso vale per l'argomento relativo al deposito dell'importo di fr. 80'000.- che sarebbe ancora a disposizione dell'autorità fiscale.
2.3. Per quanto sia motivata in maniera sufficiente ( art. 106 cpv. 2 LTF ), dev'essere respinta anche la critica con la quale viene denunciato un formalismo eccessivo ( art. 29 cpv. 2 Cost. ), che gli insorgenti ravvisano nell'applicazione troppo "rigida" dell'art. 231 cpv. 1 LT/TI.
Vi è formalismo eccessivo, che viola l' art. 29 cpv. 1 Cost. , quando la stretta applicazione delle norme di procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione, diviene fine a se stessa, complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali ( DTF 149 IV 9 consid. 7.2). Nella decisione dell'istanza inferiore di dichiarare inammissibile il gravame dei ricorrenti non è però ravvisabile nessun formalismo eccessivo perché, in conformità a quanto richiesto dalla giurisprudenza, il versamento di un anticipo e le conseguenze del mancato versamento risultano da una chiara norma del diritto cantonale e i ricorrenti sono stati anche informati in merito all'importo da versare, al termine assegnato per procedere al versamento e alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto di questo obbligo (sentenza 2C_512/2025 del 3 dicembre 2025 consid. 5.1).
2.4. Infine, sempre per quanto motivata a sufficienza ( art. 106 cpv. 2 LTF ), va respinta anche la denuncia della violazione dell' art. 29a Cost. , che i ricorrenti ravvisano nella pronuncia di una decisione di inammissibilità relativa alla persona fisica prima ancora di occuparsi dei ricorsi delle persone giuridiche. Formulandola, essi si basano di nuovo su fatti non accertati (precedente consid. 2.2).
3.
3.1. Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. I ricorrenti non fanno nemmeno valere elementi che permetterebbero di interpretare il loro gravame quale istanza di restituzione dei termini da trasmettere all'autorità cantonale per competenza (sentenza 2C_659/2019 del 3 settembre 2019 consid. 2.5, relativa a una decisione di non entrata in materia in base all'art. 231 cpv. 1 LT/TI).
3.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 65 e 66 cpv. 1 e cpv. 5 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ( art. 68 cpv. 3 LTF ).
3.3. Con l'emanazione di questo giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
3.
Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Lucerna, 20 marzo 2026
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
Il Cancelliere: Savoldelli