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9C_149/2021

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),

Bundesgericht · 2021-03-17 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 17 marzo 2021

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

Il Cancelliere: Bernasconi

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 17 marzo 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_149/2021

Sentenza del 17 marzo 2021

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Parrino, Presidente,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Giovanni Cianni,

ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° febbraio 2021 (31.2020.17).

Visto:

la decisione della Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino del 13 marzo 2020, confermata su opposizione il 9 giugno 2020, che ha condannato A.________ al risarcimento di fr. 313'793.20 per contribuiti paritetici dal 2015 al 2018 rimasti insoluti e riconducibili alla fallita B.________ SA, di cui fr. 16'313.60 per contributi per rivendicazioni di credito,

il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione,

il ricorso al Tribunale federale contro il giudizio cantonale presentato il 2 marzo 2020 (timbro postale),

considerando:

che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF),

che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati,

che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),

che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha concluso come il ricorrente abbia assunto tutti gli oneri della funzione, accettando il mandato di amministratore unico e che quest'ultimo può liberarsi dalle proprie responsabilità soltanto in caso di particolari circostanze,

che la Corte cantonale ha osservato l'irrilevanza di una pretesa posizione di amministratore di fatto del ricorrente e della querela contro C.________ e D.________ e ha reiterato come anche la situazione medica del ricorrente non fosse a tal punto grave da impedirgli addirittura di presentare le dimissioni,

che il ricorso si limita, ripetendo impropriamente quanto già riferito in sede cantonale, a presentare una propria lettura delle circostanze, senza però pretendere un apprezzamento manifestamente inesatto dei fatti,

che riguardo alla propria incapacità fisica e psicologica, il ricorrente non si confronta con i considerandi del giudizio cantonale, il quale, richiamando numerose prove al fascicolo, ha negato la totale incapacità di comprendere e determinarsi sulla gestione della società,

che per il resto il ricorrente non solleva alcuna lesione del diritto,

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,

che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 17 marzo 2021

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

Il Cancelliere: Bernasconi