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9C_140/2016

Assicurazione contro le malattie,

Bundesgericht · 2016-04-27 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 27 aprile 2016

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_140/2016 {T 0/2}

Decreto del 27 aprile 2016

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,

patrocinato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro le malattie,

ricorso contro la modifica della legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) approvata dal Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino il 15 dicembre 2015.

Visto:

il ricorso in materia di diritto pubblico interposto da A.________ il 21 gennaio 2016(timbro postale) contro la modifica della legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) approvata dal Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino il 15 dicembre 2015,

lo scritto del 21 aprile aprile 2016(timbro postale) con il quale A.________ ha dichiarato ritirare il proprio gravame del 21 gennaio 2016,

considerando:

che la causa dev'essere stralciata dai ruoli in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF, in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC,

che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF),

che in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie,

per questi motivi, il Giudice unico decreta :

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 27 aprile 2016

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi