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9C_1047/2012

Assicurazione per l'invalidità,

Bundesgericht · 2013-05-15 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 15 maggio 2013

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Borella

Il Cancelliere: Grisanti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_1047/2012 {T 0/2}

Sentenza del 15 maggio 2013

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,

cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento

B.________,

patrocinato dall'avv. Marco Broggini,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 novembre 2012.

Visto:

il ricorso del 21 dicembre 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 22 novembre 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

il decreto del 4 marzo 2013 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria ritenendo, a un primo esame, le conclusioni del ricorso prive di possibilità di successo,

il decreto del 24 aprile 2013 con il quale questa Corte ha assegnato a B.________ un termine suppletorio, scadente il 6 maggio 2013 per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

la comunicazione del 26 aprile 2013 con la quale il ricorrente ha informato questa Corte di non essere in grado di pagare l'anticipo delle spese e ha chiesto di stralciare la causa senza prelevare spese giudiziarie,

considerando:

che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio assegnatogli,

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,

che, in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 15 maggio 2013

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Borella

Il Cancelliere: Grisanti