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9C_1017/2012

Assicurazione per l'invalidità,

Bundesgericht · 2013-05-14 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 14 maggio 2013

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Borella

Il Cancelliere: Grisanti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_1017/2012 {T 0/2}

Sentenza del 14 maggio 2013

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,

cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento

B.________,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 novembre 2012.

Visto:

il ricorso del 12 dicembre 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 7 novembre 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

il decreto del 17 aprile 2013, con il quale questa Corte ha assegnato a B.________ un termine suppletorio, scadente il 29 aprile 2013, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:

che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio assegnatogli,

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,

che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 14 maggio 2013

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Borella

Il Cancelliere: Grisanti