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8C_965/2012

Assicurazione contro la disoccupazione,

Bundesgericht · 2012-12-19 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Lucerna, 19 dicembre 2012

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Ursprung

Il Cancelliere: Schäuble

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Lucerna, 19 dicembre 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_965/2012 {T 0/2}

Sentenza del 19 dicembre 2012

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Ursprung, Presidente,

cancelliere Schäuble.

Partecipanti al procedimento

L.________,

ricorrente,

contro

Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6501 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro la disoccupazione,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 novembre 2012.

Visto:

il ricorso del 22 novembre 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 19 novembre 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e l'implicita domanda di assistenza giudiziaria,

considerando:

che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,

che il ricorso può criticare i fatti rilevati soltanto se questi sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),

che nel caso di specie il ricorso non soddisfa le esigenze formali necessarie poiché non spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto,

che in effetti la ricorrente si limita in sostanza a criticare in maniera appellatoria - e dunque inammissibile, oltre che infondata - la pronuncia impugnata e a riproporre in modo inutilmente prolisso e ripetitivo la propria tesi,

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,

che viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Lucerna, 19 dicembre 2012

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Ursprung

Il Cancelliere: Schäuble