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8C_918/2009

Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),

Bundesgericht · 2009-12-22 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia.

Lucerna, 22 dicembre 2009

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Frésard Schäuble

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_918/2009 {T 0/2}

Sentenza del 22 dicembre 2009

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,

cancelliere Schäuble.

Parti

G.________,

ricorrente,

contro

Cassa disoccupazione UNIA, 6830 Chiasso,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 ottobre 2009.

Visto:

il ricorso del 27 ottobre 2009 (consegnato brevi manu) contro il giudizio 5 ottobre 2009 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assicurazione contro la disoccupazione,

il decreto del 26 novembre 2009 con il quale questa Corte ha assegnato a G.________ un termine suppletorio, scadente il 7 dicembre 2009, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:

che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,

che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 secondo frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia.

Lucerna, 22 dicembre 2009

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Frésard Schäuble