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8C 885/2008

Bundesgericht · 2009-01-22 · Italiano CH
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Assicurazione per l'invalidità | Assicurazione per l'invalidità

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 22 gennaio 2009 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Il Cancelliere: Frésard Schäuble

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Bundesgericht I. sozialrechtliche Abteilung 22.01.2009 8C 885/2008 (8C_885/2008) Tribunal fédéral Ire Cour de droit social 22.01.2009 8C 885/2008 (8C_885/2008) Tribunale federale I Corte di diritto sociale 22.01.2009 8C 885/2008 (8C_885/2008)

Assicurazione per l'invalidità | Assicurazione per l'invalidità

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_885/2008 Sentenza del 22 gennaio 2009 I Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico, cancelliere Schäuble. Parti C.________, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente. Oggetto Assicurazione per l'invalidità, ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 settembre 2008. Considerando: che C.________ ha presentato ricorso contro il giudizio 24 settembre 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino; che per decreto 27 ottobre 2008 la I Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha assegnato all'interessato un primo termine per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte; che mediante decreto 12 dicembre 2008 questa Corte ha respinto l'implicita domanda di assistenza giudiziaria gratuita del ricorrente; che con decreto 17 dicembre 2008 sempre questa Corte ha assegnato all'interessato un termine suppletorio, scadente il 12 gennaio 2009, per versare l'anticipo richiesto avvertendolo che in caso di omissione il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile; che l'insorgente non ha versato l'anticipo spese nei termini assegnati; che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF; che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF); per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 22 gennaio 2009 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Il Cancelliere: Frésard Schäuble