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8C_726/2017

Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),

Bundesgericht · 2017-10-31 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 31 ottobre 2017

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 31 ottobre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_726/2017

Sentenza del 31 ottobre 2017

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Maillard, Presidente,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________, Portogallo,

ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI),

Divisione giuridica, 6002 Lucerna,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni

(presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 settembre 2017 (35.2017.50).

Visto:

il ricorso dell'11 ottobre 2017 (timbro postale) contro il giudizio emanato il 18 settembre 2017 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

considerando:

che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,

che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto,

che il Tribunale federale, essendo l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), non è un'autorità di primo grado e pertanto non è tenuta a vagliare d'ufficio tutte le questioni poste dalla controversia, se queste non sono presentate debitamente nella sede federale (DTF 138 I 274 consid. 1.6 pag. 280; cfr. anche sentenza 1C_132/2015 del 16 agosto 2017 consid. 1.3),

che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti inesatti (art. 97 cpv. 2 LTF),

che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato, alla luce degli esami medici a cui ha concesso piena valenza probatoria, come la diagnosi di silicosi voglia quattro condizioni e come nel caso concreto già la prima non era soddifatta e la terza era perlomeno dubbia,

che la semplice richiesta "chiedo gentilmente di rivedere il mio incarto", senza null'altro aggiungere, è chiaramente insufficiente per adempiere le esigenze di motivazione del ricorso al Tribunale federale,

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e, sfuggendo a ogni esame di merito, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,

che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

che l'implicita domanda di assistenza giudiziaria ha quindi perso di interesse,

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 31 ottobre 2017

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi