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8C_718/2014

Assicurazione contro la disoccupazione (ritiro del

Bundesgericht · 2014-10-22 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), nonché per informazione al Tribunale amministrativo del Canton Berna.

Lucerna, 22 ottobre 2014

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Bernasconi

Dispositiv
  1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), nonché per informazione al Tribunale amministrativo del Canton Berna. Lucerna, 22 ottobre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_718/2014

Decreto del 22 ottobre 2014

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Leuzinger, Presidente,

cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Aldo Ferrini,

ricorrente,

contro

Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro la disoccupazione (ritiro del ricorso),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 settembre 2014.

Visto:

il ricorso presentato il 25 settembre 2014 (timbro postale) da A.________ contro il giudizio del 10 settembre 2014 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assicurazione contro la disoccupazione con cui è stata declinata la competenza del giudice ticinese e trasmessa la causa al Tribunale amministrativo del Canton Berna,

lo scritto del 10 ottobre 2014 con cui A.________, ora patrocinato dall'Avv. Aldo Ferrini, dichiara di ritirare il ricorso,

considerando:

che la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF),

che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF),

che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF),

che nella fattispecie si può rinunciare a riscuotere spese processuali,

per questi motivi, la Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), nonché per informazione al Tribunale amministrativo del Canton Berna.

Lucerna, 22 ottobre 2014

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Bernasconi