opencaselaw.ch

8C_681/2007

Assicurazione contro la disoccupazione,

Bundesgericht · 2008-01-31 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, alla Unia Cassa Disoccupazione e alla Segreteria di Stato dell'economia.

Lucerna, 31 gennaio 2008

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Frésard Schäuble

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_681/2007

Sentenza del 31 gennaio 2008

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,

cancelliere Schäuble.

Parti

F.________,

ricorrente,

contro

Sezione del lavoro del Cantone Ticino,

Ufficio giuridico, piazza Governo, 6501 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro la disoccupazione,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 ottobre 2007.

Considerando:

che F.________ ha presentato ricorso contro il giudizio 3 ottobre 2007 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino;

che per decreto 6 novembre 2007 la I Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha assegnato all'interessato un primo termine per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte;

che mediante decreto 5 dicembre 2007 questa Corte ha assegnato al ricorrente un termine suppletorio, scadente il 17 dicembre 2007, per versare l'anticipo richiesto avvertendolo che in caso di omissione il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile;

che l'insorgente non ha versato l'anticipo spese nei termini assegnati;

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF;

che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF);

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, alla Unia Cassa Disoccupazione e alla Segreteria di Stato dell'economia.

Lucerna, 31 gennaio 2008

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Frésard Schäuble