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8C 674/2016

Bundesgericht · 2016-10-25 · Italiano CH
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Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale) | Assicurazione contro la disoccupazione

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Lucerna, 25 ottobre 2016 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Maillard Il Cancelliere: Bernasconi

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Lucerna, 25 ottobre 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht III. Öffentlich-rechtliche Abteilung 25.10.2016 8C 674/2016 (8C_674/2016) Tribunal fédéral IIIe Cour de droit public (Ire Cour de droit social) 25.10.2016 8C 674/2016 (8C_674/2016) Tribunale federale III Corte di diritto pubblico (I Corte di diritto sociale) 25.10.2016 8C 674/2016 (8C_674/2016)

Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale) | Assicurazione contro la disoccupazione

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_674/2016 Sentenza del 25 ottobre 2016 I Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Maillard, Presidente, Cancelliere Bernasconi. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Sezione del lavoro del Cantone Ticino Ufficio delle misure attive, piazza Governo, 6501 Bellinzona, opponente. Oggetto Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 settembre 2016. Visto: il ricorso del 7 ottobre 2016 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato l'8 settembre 2016, considerando: che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere le conclusioni e la loro motivazione, che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto, che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 LTF), che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309), che il ricorrente non si confronta con le diffuse considerazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulle prove al fascicolo, ha ripercorso puntualmente tutte le attività svolte dal ricorrente, che peraltro la Corte cantonale ha ricordato come lo svolgimento per il ricorrente di un tirocinio quale disegnatore corrisponda a una scelta fatta a soddisfare un desiderio personale, ma non possa rientrare fra la reintegrazione di assicurati, il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro, che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Lucerna, 25 ottobre 2016 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Maillard Il Cancelliere: Bernasconi