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8C_631/2010

Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),

Bundesgericht · 2010-09-20 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 20 settembre 2010

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Frésard Schäuble

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_631/2010 {T 0/2}

Sentenza del 20 settembre 2010

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,

cancelliere Schäuble.

Partecipanti al procedimento

T.________,

ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, 6002 Lucerna,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni

(presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 giugno 2010.

Visto:

il ricorso del 29 luglio 2010 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 giugno 2010,

lo scritto di T.________ del 27 agosto 2010,

considerando:

che giusta l'art. 42 LTF, il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione (cpv. 1),

che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF),

che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione,

che infatti la ricorrente, limitandosi a formulare una motivazione in gran parte praticamente identica a quella esposta in prima sede, non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto il Tribunale cantonale delle assicurazioni a rendere il giudizio impugnato,

che di conseguenza, in mancanza di una argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio di prima istanza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile secondo la procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF),

che il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF),

che che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare le spese processuali,

che visto quanto precede, può rimanere irrisolta la questione di sapere se lo scritto del 27 agosto 2010 costituisca una valida dichiarazione di ritiro del ricorso,

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 20 settembre 2010

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Frésard Schäuble