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8C_609/2009

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (ritiro del

Bundesgericht · 2009-09-16 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 16 settembre 2009

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:

Frésard Schäuble

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_609/2009{T 0/2}

Decreto del 16 settembre 2009

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,

cancelliere Schäuble.

Parti

F.________ SA,

ricorrente,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

(ritiro del ricorso),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 giugno 2009.

Visto

il ricorso presentato il 14 luglio 2009 dalla F.________ SA contro il giudizio 10 giugno 2009 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di contributi AVS,

il decreto 15 luglio 2009 con cui il Presidente della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha invitato la società ricorrente a versare, entro il 31 agosto 2009, l'anticipo delle spese giudiziarie di fr. 1600.-,

lo scritto 31 agosto 2009 con cui la F.________ SA ha ritirato il ricorso,

considerando,

che la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF),

che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF),

che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF),

che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali,

per questi motivi, il Giudice unico decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 16 settembre 2009

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:

Frésard Schäuble