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8C_561/2010

Assicurazione per l'invalidità,

Bundesgericht · 2010-09-22 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 22 settembre 2010

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.
  3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 22 settembre 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_561/2010 {T 0/2}

Sentenza del 22 settembre 2010

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Ursprung, Presidente,

cancelliere Schäuble.

Partecipanti al procedimento

S.________, patrocinato

dall'avv. Cesare Lepori,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 maggio 2010.

Visto:

il ricorso del 30 giugno 2010 (timbro postale) contro il giudizio 25 maggio 2010 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

il decreto del 9 settembre 2010, con il quale questa Corte ha assegnato a S.________ un termine suppletorio, scadente il 20 settembre 2010, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:

che il ricorrente, come preannunciato dal suo legale al Tribunale per scritto del 13 settembre 2010, non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,

che visto l'art. 66 cpv. 1 e 3 LTF, le spese giudiziarie devono essere poste a carico del ricorrente,

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 22 settembre 2010

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble