Assicurazione contro gli infortuni | Assicurazione contro gli infortuni
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.
E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. Lucerna, 3 luglio 2014 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero La Presidente: Leuzinger Il Cancelliere: Batz
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Bundesgericht I. sozialrechtliche Abteilung 03.07.2014 8C 478/2014 (8C_478/2014) Tribunal fédéral Ire Cour de droit social 03.07.2014 8C 478/2014 (8C_478/2014) Tribunale federale I Corte di diritto sociale 03.07.2014 8C 478/2014 (8C_478/2014)
Assicurazione contro gli infortuni | Assicurazione contro gli infortuni
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_478/2014 {T 0/2} Sentenza del 3 luglio 2014 I Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Leuzinger, Presidente, cancelliere Batz. Partecipanti al procedimento A.________, Italia, ricorrente, contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione giuridica, 6002 Lucerna, opponente. Oggetto Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 maggio 2014. Visto: il ricorso del 17 giugno 2014 (timbro postale) contro il giudizio del 19 maggio 2014 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, considerando: che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto, che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale, che nel caso concreto il ricorrente non si confronta nelle debite forme con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 134 II 244), che ha peraltro ampiamente spiegato i motivi della propria decisione, che, in particolare, il ricorrente non apporta argomenti che possano mettere in discussione la valutazione dell'autorità precedente, secondo la quale sarebbe in grado di svolgere a tempo pieno un'attività lavorativa adeguata, limitandosi a menzionare un presunto peggioramento delle sue condizioni di salute, senza però indicare quale, e riferendosi a un certificato medico di data posteriore alla pronuncia impugnata, mezzo di prova pertanto inammissibile (art. 99 LTF), che, per quanto riguarda il salario da valido, l'autorità precedente aveva già spiegato perché si è fondata sul Contratto collettivo di lavoro per i lavoratori non qualificati e il ricorrente, pur contestando questa circostanza, non spiega validamente le ragioni della sua opposizione, non apportando alcun elemento oggettivo a suffragio della sua tesi, che in mancanza di un'argomentazione topica che risponda adeguatamente alle motivazioni del giudizio di prima istanza, il ricorso non può essere ritenuto ammissibile, che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, la presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (lett. b), che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie, per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. Lucerna, 3 luglio 2014 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero La Presidente: Leuzinger Il Cancelliere: Batz