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8C 477/2014

Bundesgericht · 2014-07-03 · Italiano CH
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Assicurazione contro gli infortuni | Assicurazione contro gli infortuni

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. Lucerna, 3 luglio 2014 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero La Presidente: Leuzinger Il Cancelliere: Batz

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Bundesgericht I. sozialrechtliche Abteilung 03.07.2014 8C 477/2014 (8C_477/2014) Tribunal fédéral Ire Cour de droit social 03.07.2014 8C 477/2014 (8C_477/2014) Tribunale federale I Corte di diritto sociale 03.07.2014 8C 477/2014 (8C_477/2014)

Assicurazione contro gli infortuni | Assicurazione contro gli infortuni

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_477/2014 {T 0/2} Sentenza del 3 luglio 2014 I Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Leuzinger, Presidente, cancelliere Batz. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro SWICA Assicurazione malattia SA Servizio giuridico, opponente. Oggetto Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 maggio 2014. Visto: il ricorso del 16 giugno 2014 (timbro postale) contro il giudizio del 28 maggio 2014 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e la domanda di patrocinio gratuito, considerando: che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto, che nel caso di specie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non spiega in quale misura l'accertamento dei primi giudici sarebbe stato svolto in modo inesatto, incompleto o contrario al diritto (art. 97 cpv. 1 e 2 LTF), che, infatti, il ricorso si limita a ripercorrere le vicissitudini dell'interessato senza tuttavia confrontarsi con la motivazione del giudizio impugnato, fatta eccezione di una referenza al considerando 2.4 di questo giudizio, comunque non determinante ai fini dell'esito della vertenza, che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato inammissibile, che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie, perciò la domanda di patrocinio gratuito è divenuta priva d'oggetto, per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. Lucerna, 3 luglio 2014 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero La Presidente: Leuzinger Il Cancelliere: Batz