Assicurazione contro la disoccupazione | Assicurazione contro la disoccupazione
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.
E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia. Lucerna, 7 luglio 2009 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Il Cancelliere: Frésard Schäuble
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Bundesgericht I. sozialrechtliche Abteilung 07.07.2009 8C 469/2009 (8C_469/2009) Tribunal fédéral Ire Cour de droit social 07.07.2009 8C 469/2009 (8C_469/2009) Tribunale federale I Corte di diritto sociale 07.07.2009 8C 469/2009 (8C_469/2009)
Assicurazione contro la disoccupazione | Assicurazione contro la disoccupazione
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_469/2009{T 0/2} Decreto del 7 luglio 2009 I Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico, cancelliere Schäuble. Parti R.________, ricorrente, contro Cassa cantonale di disoccupazione, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente. Oggetto Assicurazione contro la disoccupazione, ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 maggio 2009. Visto il ricorso presentato il 26 maggio 2009 da R.________ contro il giudizio 18 maggio 2009 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assicurazione contro la disoccupazione, il decreto 24 giugno 2009 con cui il Presidente della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha invitato la ricorrente a versare, entro il 6 luglio 2009, l'anticipo delle spese giudiziarie di fr. 500.-, lo scritto 25 giugno 2009 con cui R.________ ha ritirato il ricorso, considerando, che la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF), che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF), che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF), che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali, per questi motivi, il Giudice unico decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia. Lucerna, 7 luglio 2009 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Il Cancelliere: Frésard Schäuble