Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale) | Assicurazione contro gli infortuni
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.
E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. Lucerna, 4 luglio 2013 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero La Presidente: Leuzinger Il Cancelliere: Schäuble
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Bundesgericht I. sozialrechtliche Abteilung 04.07.2013 8C 464/2013 (8C_464/2013) Tribunal fédéral Ire Cour de droit social 04.07.2013 8C 464/2013 (8C_464/2013) Tribunale federale I Corte di diritto sociale 04.07.2013 8C 464/2013 (8C_464/2013)
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale) | Assicurazione contro gli infortuni
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_464/2013 Sentenza del 4 luglio 2013 I Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Leuzinger, Presidente, cancelliere Schäuble. Partecipanti al procedimento C.________, ricorrente, contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente. Oggetto Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 maggio 2013. Visto: il ricorso del 19 giugno 2013 (timbro postale) contro il giudizio del 23 maggio 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, lo scritto del 20 giugno 2013 con il quale, per ordine della Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio, l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio, la mancata reazione del ricorrente, considerando: che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto, che nel caso di specie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe stato svolto in modo inesatto, incompleto o contrario al diritto (art. 97 cpv. 1 e 2 LTF), che in effetti il ricorrente si limita semplicemente a ritenere ingiusta e lesiva dei suoi interessi la pronuncia cantonale e a richiamare e produrre un certificato medico chiaramente irricevibile poiché posteriore alla data del giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; Ulrich Meyer/Johanna Dormann, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 43 ad art. 99 LTF), che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile, che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie, per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. Lucerna, 4 luglio 2013 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero La Presidente: Leuzinger Il Cancelliere: Schäuble