opencaselaw.ch

8C_462/2011

Assicurazione contro gli infortuni,

Bundesgericht · 2011-09-21 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 21 settembre 2011

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Ursprung

Il Cancelliere: Schäuble

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. Lucerna, 21 settembre 2011
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_462/2011 {T 0/2}

Sentenza del 21 settembre 2011

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Ursprung, Presidente,

cancelliere Schäuble.

Partecipanti al procedimento

T.________, Italia, patrocinato dal Patronato INCA,

ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Flumattstrasse 1, 6002 Lucerna,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 maggio 2011.

Visto:

il ricorso del 9 giugno 2011 (timbro postale) contro il giudizio del 9 maggio 2011 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

il decreto del 22 luglio 2011, con il quale questa Corte ha assegnato a T.________ un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 25 agosto 2011, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:

che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,

che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 21 settembre 2011

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Ursprung

Il Cancelliere: Schäuble