opencaselaw.ch

8C_461/2016

Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),

Bundesgericht · 2016-07-14 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 14 luglio 2016

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Ursprung

Il Cancelliere: Bernasconi

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. Lucerna, 14 luglio 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_461/2016 {T 0/2}

Sentenza del 14 luglio 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Ursprung, in qualità di giudice unico,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________, Italia, patrocinato da Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese,

ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione

contro gli infortuni,

Divisione giuridica, 6002 Lucerna,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni

(presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 giugno 2016.

Visto:

il ricorso del 4 luglio 2016(timbro postale) contro il giudizio emanato il 6 giugno 2016 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

considerando:

che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,

che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto,

che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti inesatti (art. 97 cpv. 2 LTF),

che dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF), aspetto su cui il ricorrente non si pronuncia come dovrebbe (DTF 133 III 393 consid. 3 pag. 395),

che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti dinanzi ai gradi di giudizio precedenti non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,

che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 14 luglio 2016

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Ursprung

Il Cancelliere: Bernasconi