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8C_455/2013

Assicurazione contro gli infortuni,

Bundesgericht · 2013-06-20 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 20 giugno 2013

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Schäuble

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_455/2013

Sentenza del 20 giugno 2013

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Leuzinger, Presidente,

cancelliere Schäuble.

Partecipanti al procedimento

SWICA Assicurazione malattia SA,

Römerstrasse 38, 8400 Winterthur,

ricorrente,

contro

S.________,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 maggio 2013.

Visto:

il ricorso 15 giugno 2013 (timbro postale) avverso il giudizio di rinvio 13 maggio 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che, stando all'attestazione postale, è stato recapitato il 15 maggio 2013 nella casella postale dell'assicuratore insorgente,

considerando:

che il ricorso non è stato depositato entro il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 100 cpv. 1 LTF e scaduto - in applicazione degli art. 44-48 LTF

- il 14 giugno 2013,

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,

che in tali circostanze può restare indecisa la questione di sapere se nel caso di specie il giudizio cantonale di rinvio per complemento istruttorio e nuova decisione sia suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF,

che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 20 giugno 2013

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Schäuble