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8C_427/2014

Assicurazione contro gli infortuni,

Bundesgericht · 2014-03-24 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 11 giugno 2014

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Grisanti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_427/2014

Sentenza dell'11 giugno 2014

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Leuzinger, Presidente,

cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 marzo 2014.

Visto:

il giudizio del 24 marzo 2014 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che, stando all'attestazione postale, è stato consegnato allo sportello di B.________ (dove ha sede il patrocinatore che lo ha assistito nella procedura giudiziaria cantonale) il 26 marzo 2014,

il ricorso del 16 maggio 2014 (timbro postale) avverso tale giudizio,

considerando:

che il ricorso - oltre a non confrontarsi minimamente con i motivi che hanno indotto l'istanza precedente a confermare l'estinzione, dopo il 31 marzo 2013, del diritto alle prestazioni per la mancanza del necessario nesso di causalità - non è stato depositato entro il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 100 cpv. 1 LTF e scaduto - in applicazione degli art. 44-48 LTF

- il 12 maggio 2014,

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a (e b) LTF, il gravame dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,

che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 11 giugno 2014

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Grisanti