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8C 3/2008

Bundesgericht · 2008-04-12 · Italiano CH
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Prestazione complementare all'AVS/AI | Prestazione complementari

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 12 aprile 2008 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Il Cancelliere: Frésard Schäuble

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Bundesgericht I. sozialrechtliche Abteilung 12.04.2008 8C 3/2008 (8C_3/2008) Tribunal fédéral Ire Cour de droit social 12.04.2008 8C 3/2008 (8C_3/2008) Tribunale federale I Corte di diritto sociale 12.04.2008 8C 3/2008 (8C_3/2008)

Prestazione complementare all'AVS/AI | Prestazione complementari

Tribunale federale Tribunal federal 8C_3/2008 {T 0/2} Sentenza del 12 aprile 2008 I Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico, cancelliere Schäuble. Parti S.________, ricorrente, contro Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente. Oggetto Prestazione complementare all'AVS/AI, ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 novembre 2007. Visto: il ricorso del 2 gennaio 2008 (timbro postale) contro il giudizio 26 novembre 2007 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il decreto 25 febbraio 2008, con il quale il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per il fatto che il ricorso appariva sprovvisto di possibilità di esito favorevole, il decreto del 6 marzo 2008, con il quale questa Corte ha assegnato a S._______ un termine suppletorio, scadente il 31 marzo 2008, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, considerando: che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli, che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF, che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF), per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 12 aprile 2008 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Il Cancelliere: Frésard Schäuble