Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Con sentenza del 2 dicembre 2024, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ in materia di assistenza sociale.
Sulla base del diritto cantonale applicabile (cfr. in particolare la legge ticinese sull'assistenza sociale [Las/TI; RL 871.100] e la legge ticinese sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali [Laps; RL 870.100], la Corte cantonale ha tutelato la decisione su reclamo dell'Ufficio del sostegno sociale dell'inserimento del Cantone Ticino del 29 aprile 2024 sia in merito alla sospensione delle prestazioni assistenziali da maggio 2024, sia per l'ordine di restituzione di fr. 40'098.15, ritenendo che la ricorrente si trovasse - senza averlo annunciato - in convivenza stabile con il suo compagno tra ottobre 2022 e aprile 2024. Nemmeno il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno secondo l' art. 12 Cost. poteva dunque esserle concesso.
E. 1.2 A.________ ha impugnato il giudizio della Corte cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento previa concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
E. 2 Conformemente all' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni e i motivi, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. La denuncia della lesione di diritti fondamentali va formulata con precisione ( art. 106 cpv. 2 LTF ). Salvo nei casi citati dall' art. 95 LTF , la violazione del diritto cantonale non è criticabile. Di esso si può denunciare un'applicazione che lede il diritto federale e, segnatamente, il divieto d'arbitrio o altri diritti costituzionali ( DTF 137 V 143 consid. 1.2).
E. 3 Nella fattispecie, patrocinata dalla propria avvocata, la ricorrente omette del tutto - nonostante l'onere le incombesse - di censurare la violazione di diritti costituzionali, segnatamente il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno, non dimostrando neppure l'arbitrio nell'applicazione del diritto cantonale.
E. 4 Per quanto precede, il ricorso è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .
E. 5 La richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dev'essere respinta, posto che le conclusioni del ricorso erano prive di probabilità di successo sin dall'inizio ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Tuttavia, viste le peculiarità del caso, si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente ( art. 66 cpv. 1 LTF ).
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 26 febbraio 2025
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_39/2025
Sentenza del 26 febbraio 2025
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Viscione, Presidente,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Patrizia Aspromonte,
ricorrente,
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assistenza sociale (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 2 dicembre 2024 (42.2024.36).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Con sentenza del 2 dicembre 2024, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ in materia di assistenza sociale.
Sulla base del diritto cantonale applicabile (cfr. in particolare la legge ticinese sull'assistenza sociale [Las/TI; RL 871.100] e la legge ticinese sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali [Laps; RL 870.100], la Corte cantonale ha tutelato la decisione su reclamo dell'Ufficio del sostegno sociale dell'inserimento del Cantone Ticino del 29 aprile 2024 sia in merito alla sospensione delle prestazioni assistenziali da maggio 2024, sia per l'ordine di restituzione di fr. 40'098.15, ritenendo che la ricorrente si trovasse - senza averlo annunciato - in convivenza stabile con il suo compagno tra ottobre 2022 e aprile 2024. Nemmeno il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno secondo l' art. 12 Cost. poteva dunque esserle concesso.
1.2. A.________ ha impugnato il giudizio della Corte cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento previa concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
2.
Conformemente all' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni e i motivi, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. La denuncia della lesione di diritti fondamentali va formulata con precisione ( art. 106 cpv. 2 LTF ). Salvo nei casi citati dall' art. 95 LTF , la violazione del diritto cantonale non è criticabile. Di esso si può denunciare un'applicazione che lede il diritto federale e, segnatamente, il divieto d'arbitrio o altri diritti costituzionali ( DTF 137 V 143 consid. 1.2).
3.
Nella fattispecie, patrocinata dalla propria avvocata, la ricorrente omette del tutto - nonostante l'onere le incombesse - di censurare la violazione di diritti costituzionali, segnatamente il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno, non dimostrando neppure l'arbitrio nell'applicazione del diritto cantonale.
4.
Per quanto precede, il ricorso è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .
5.
La richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dev'essere respinta, posto che le conclusioni del ricorso erano prive di probabilità di successo sin dall'inizio ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Tuttavia, viste le peculiarità del caso, si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente ( art. 66 cpv. 1 LTF ).
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 26 febbraio 2025
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi