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8C 385/2015

Bundesgericht · 2015-06-08 · Italiano CH
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Assicurazione contro gli infortuni | Assicurazione contro gli infortuni

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. Lucerna, 8 giugno 2015 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero La Presidente: Leuzinger Il Cancelliere: Bernasconi

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. Lucerna, 8 giugno 2015
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Bundesgericht I. sozialrechtliche Abteilung 08.06.2015 8C 385/2015 (8C_385/2015) Tribunal fédéral Ire Cour de droit social 08.06.2015 8C 385/2015 (8C_385/2015) Tribunale federale I Corte di diritto sociale 08.06.2015 8C 385/2015 (8C_385/2015)

Assicurazione contro gli infortuni | Assicurazione contro gli infortuni

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_385/2015 Sentenza dell'8 giugno 2015 I Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Leuzinger, Presidente, Cancelliere Bernasconi. Partecipanti al procedimento A.________, Italia, ricorrente, contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna, opponente. Oggetto Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° aprile 2015. Visto: il ricorso del 28 maggio 2015 (consegnato a mano) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 1° aprile 2015, che, stando al tracciamento degli invii della Posta Svizzera, è stato consegnato il 10 aprile 2015 a A.________, considerando: che il ricorso non è stato depositato entro il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 100 cpv. 1 LTF, il quale è scaduto - in applicazione degli art. 44-48 LTF (segnatamente della sospensione dei termini nel periodo di Pasqua [5 aprile 2015]; art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) - il 12 maggio 2015, che il ricorso è di conseguenza tardivo e sfugge a ogni esame di merito, che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. Lucerna, 8 giugno 2015 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero La Presidente: Leuzinger Il Cancelliere: Bernasconi