opencaselaw.ch

8C_379/2025

Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),

Bundesgericht · 2026-02-24 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

A.

A.________, cittadino italiano nato nel 1967 e domiciliato a U.________, ha lavorato in Svizzera come frontaliere per diversi datori di lavoro in qualità di carrozziere-verniciatore a partire dal 1991, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

A.a. Il 13 luglio 2017 l'interessato ha presentato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino (UAI), per il tramite dell'assicuratore infortuni, una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità in ragione dell'infortunio alle ginocchia subito il 17 gennaio 2017, per il quale era stata attestata un'inabilità lavorativa inizialmente del 100 %. Il 12 aprile 2018 l'assicurato ha formulato un'ulteriore domanda di prestazioni per causa di malattia in ragione di distinte affezioni degenerative dell'apparato locomotore, nonché di disturbi a livello psichico, per le quali è stata attestata un'incapacità lavorativa totale dal 1° novembre 2017. Sulla base del rapporto reumatologico del Dr. med. B.________ del 23 ottobre 2018 e di quello psichiatrico della Dr. med. C.________ del 22 novembre 2018, con decisione del 4 luglio 2019 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità con grado del 100 % dal 1° gennaio 2018 (trascorso l'anno d'attesa). La rendita è stata tuttavia versata unicamente dal 1° ottobre 2018 (domanda considerata tardiva, avendo l'amministrazione ritenuto quella formulata il 12 aprile 2018) e sostituita dal 1° febbraio 2019 da una mezza rendita, avendo accertato un grado d'invalidità del 52 % a partire dal 23 ottobre 2018.

Con sentenza del 13 maggio 2020, il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso dell'assicurato, attribuendogli una rendita intera dal 1° gennaio 2018 al 31 gennaio 2019 e rinviando gli atti all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione per il periodo successivo.

A.b.

A.b.a. L'assicurato è quindi stato convocato presso il Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (SAM) per sottoporsi a una perizia pluridisciplinare in ambito psichiatrico, neurologico, reumatologico e internistico. Nel referto del 28 novembre 2022 i periti hanno constatato un alternarsi di periodi di abilità, rispettivamente inabilità lavorativa a partire dal 17 gennaio 2017, data dell'infortunio alle ginocchia. Essi hanno ritenuto che le limitazioni funzionali e l'incapacità lavorativa riscontrate erano sostanzialmente riconducibili alle diagnosi in ambito reumatologico. Dal punto di vista internistico, psichiatrico e neurologico non era stata infatti riscontrata alcuna riduzione delle risorse dell'assicurato in qualsiasi tipo di attività. Con rapporto finale del 23 dicembre 2022, il Servizio Medico Regionale (SMR) ha fatto proprie le conclusioni peritali attestando i seguenti periodi di incapacità lavorativa:

- in attività abituale: 100 % dal 17 gennaio 2017, 50 % dal 1° agosto 2017, 100 % dal 1° novembre 2017, 50 % dal 5 ottobre 2021;

- In attività sostitutiva: 100 % dal 17 gennaio 2017, 50 % dal 1° agosto 2017, 100 % dal 1° novembre 2017, 50 % dal 23 ottobre 2018, 0 % dal 5 ottobre 2021.

A.b.b. Con progetto di decisione del 19 gennaio 2023, l'UAI ha prospettato la conferma della rendita intera dal 1° gennaio 2018 al 31 gennaio 2019, nonché la mezza rendita con grado del 52 % dal 1° febbraio 2019 al 31 gennaio 2022 (trascorsi tre mesi dal miglioramento dello stato di salute). Posteriormente a tale data, avendo accertato un grado di invalidità non più pensionabile (pari allo 0 %) ha quindi prospettato la soppressione del diritto alla rendita. Sulla base del rapporto del consulente in integrazione professionale ha inoltre ritenuto non adempiuti i presupposti per il riconoscimento di provvedimenti professionali. A seguito delle osservazioni dell'assicurato e della successiva riconferma del rapporto finale del 23 dicembre 2022 da parte del SMR, l'UAIE ha confermato il diritto alla mezza rendita dal 1° febbraio 2019 con decisione del 27 novembre 2023. Esso l'ha limitato al 31 gennaio 2022, precisando di rinunciare al rimborso delle prestazioni indebitamente versate dal 1° febbraio 2022 al 31 gennaio 2023.

B.

Con sentenza del 5 maggio 2025, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso dell'assicurato contro la decisione del 27 novembre 2023.

C.

A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo in via principale la riforma della sentenza cantonale affinché gli sia riconosciuta una rendita d'invalidità di almeno il 52 %. In via subordinata, ne chiede l'annullamento e il rinvio degli atti all'amministrazione per nuova istruttoria.

Chiamati a pronunciarsi, l'UAIE postula la reiezione del ricorso. Il Tribunale amministrativo federale rinuncia a presentare delle osservazioni.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 La sentenza impugnata è una decisione finale ( art. 90 LTF ), resa dal Tribunale amministrativo federale ( art. 86 cpv. 1 lett. a LTF ) in una materia di diritto pubblico ( art. 82 lett. a LTF ) che non rientra in alcuna delle clausole d'eccezione previste dall' art. 83 LTF . Presentato in tempo utile ( art. 100 cpv. 1 LTF ) e nelle debite forme ( art. 42 LTF ) dal destinatario della pronuncia contestata, che ha un interesse ad insorgere ( art. 89 cpv. 1 LTF ), il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile.

E. 2.1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale ( art. 106 cpv. 1 LTF ). Nondimeno, considera in via di principio solo gli argomenti proposti ( art. 42 cpv. 2 LTF ), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio ( DTF 149 II 337 consid. 2.2). La parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che dev'essere motivata in modo circostanziato ed esaustivo, pena l'inammissibilità ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche appellatorie non sono ammesse ( DTF 141 IV 317 consid. 5.4).

E. 2.2 Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ). Può scostarsene se sono stati eseguiti in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ossia arbitrario ( art. 105 cpv. 2 LTF ; DTF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2), e a condizione che l'eliminazione del vizio possa essere determinante per l'esito del procedimento ( art. 97 cpv. 1 LTF ; DTF 150 II 346 consid. 1.6).

E. 3 Oggetto del contendere è sapere se la sentenza dell'autorità inferiore, che ha negato al ricorrente il diritto ad una rendita d'invalidità a partire dal 1° febbraio 2022, sia lesiva del diritto federale.

E. 4 Nella sentenza impugnata sono già stati indicati i principi e le disposizioni pertinenti alla risoluzione della vertenza (nella loro versione in vigore fino al 31 dicembre 2021; DTF 146 V 364 consid. 7.1), sia in merito alla rendita d'invalidità ( art. 4 e 28 cpv. 2 LAI ; art. 6,7 e 17 LPGA [RS 830.1]), sia a riguardo della valutazione dei referti medici redatti da periti esterni, da medici alle dipendenze di un'assicurazione e da medici curanti ( DTF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3a e 3b/cc). A tale corretta esposizione può dunque essere fatto riferimento.

E. 5 Il ricorrente lamenta un accertamento manifestamente inesatto dei fatti alla base della sentenza impugnata.

E. 5.1 Il Tribunale amministrativo federale ha considerato la perizia pluridisciplinare del 28 novembre 2022 idonea sia formalmente che dal punto di vista materiale per la valutazione dello stato di salute e della capacità lavorativa del ricorrente.

E. 5.1.1 La nuova istruttoria aveva confermato che il ricorrente era affetto da svariate malattie degenerative riguardanti l'anca destra (esiti da endoprotesi totale per coxartrosi eseguita il 23 gennaio 2018), l'anca sinistra (presenza di coxartrosi, clinicamente sintomatica, radiologicamente di entità modica), le ginocchia bilateralmente (gonartrosi a varo, in esiti da esame artroscopico per postumi traumatici), la colonna lombare (lombalgia cronica, con sindrome vertebrale lieve, discopatia in L4/L5) e le spalle bilateralmente (tendinopatia del sovraspinato in periartrite scapolare calcifica; lieve borsite subacromion-deltoidea e tenosinovite del tendine del capolungo del bicipite). L'esistenza di tali affezioni, oltre che essere stata riscontrata dai periti, è stata ampiamente descritta anche dalla Dr. med. D.________ (medico curante) e dagli specialisti consultati dal ricorrente, in particolare dal Dr. med. E.________. Le diagnosi di origine somatica elencate nella perizia pluridisciplinare erano state confermate dai periti con il rapporto del 2 agosto 2023 a seguito della visione degli esami radiografici e strumentali eseguiti tra il 2020 e il 2022. Il ricorrente risultava inoltre essere in cura dal 2004 presso il Centro F.________ con la diagnosi di sindrome da attacchi di panico (ICD-10 F41.0), poi modificata nel 2018 in sindrome ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2) reattiva alle problematiche ortopediche, diagnosi ritenuta tuttavia non più attuale nella valutazione peritale del Dr. med. G.________. È infine stata riscontrata una tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli a carattere fibromialgico che secondo il Dr. med. H.________ era da mettere in relazione alle affezioni di natura psichica. Il caso era dunque stato indagato approfonditamente, tenendo conto dei differenti ambiti della medicina toccati, al fine di valutare l'impatto delle numerose affezioni diagnosticate sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa del ricorrente, cosi come la loro evoluzione.

E. 5.1.2 In concreto, tutti i periti e i medici interrogati erano concordi nel ritenere che le uniche patologie con influsso sulla capacità lavorativa erano quelle di natura reumatologica e ortopedica. La valutazione del Dr. med. H.________ divergeva tuttavia da quella in precedenza esposta dal Dr. med. B.________ e dal Dr. med. E.________, che pur giungendo a conclusioni diagnostiche sostanzialmente sovrapponibili, avevano considerato che le varie patologie avessero un influsso maggiore rispetto a quello attestato dal perito. Quest'ultimo aveva ritenuto che il ricorrente disponesse di maggiori risorse rispetto a quanto constatato tre anni prima dal Dr. med. B.________ e che la sua capacità funzionale fosse meno limitata. Il Dr. med. H.________ era giunto a tale conclusione fondandosi sugli esami radiografici ed ecografici del 2020 e di quelli prodotti dall'assicurato nel 2023, dai quali era emerso che la problematica degenerativa in atto non aveva subito una particolare progressione rispetto al 2018 e che in generale l'evoluzione dello stato di salute non era stata particolarmente grave. Inoltre, il perito aveva potuto constatare che a partire dal mese di novembre 2019 il ricorrente aveva ripreso a lavorare a tempo parziale (ca. 40-50 ore al mese) presso la carrozzeria I.________ Sagl "nell'accoglienza dei clienti, nella preparazione di miscele dei colori per la verniciatura, nella consegna delle automobili, nonché di acquisti di pezzi di ricambio", un'attività lavorativa leggera e compatibile con le limitazioni funzionali elencate. Il trascorrere del tempo e l'adattamento del ricorrente alle differenti patologie avevano infine dimostrato che l'intervento d'impianto di emiprotesi a entrambe le ginocchia, che secondo il Dr. med. B.________ avrebbe dovuto permettere di migliorare ulteriormente la capacità funzionale e lavorativa, non era strettamente necessario. In tal senso si era espresso pure il Dr. med. E.________. Dalla valutazione del Dr. med. H.________ emergeva una stabilizzazione non soltanto della situazione valetudinaria, ma pure delle risorse fisiche che si traducevano in un miglioramento della capacità lavorativa sia nell'attività svolta prima del danno alla salute che in attività adeguate che considerano i limiti funzionali descritti. Appariva inoltre corretto riferirsi alla valutazione del Dr. med. B.________ per il periodo che precedeva la visita del Dr. med. H.________, risultando essere più favorevole al ricorrente per quanto concerneva la capacità lavorativa in un'attività sostitutiva adeguata a partire dal 23 ottobre 2018.

Il Tribunale amministrativo federale ha poi in particolare rilevato che il Dr. med. E.________ aveva passato in rassegna le valutazioni riguardanti le differenti patologie, dando una lettura differente dei reperti radiografici e traendo conclusioni opposte a quelle del perito, senza però spiegare in che modo quest'ultimo avrebbe sbagliato nel dedurre delle limitazioni funzionali a suo dire troppo blande e nell'esporre una capacità lavorativa residua a suo modo di vedere troppo ottimista. Egli faceva riferimento alla valutazione fisiatrica della Dr. med. L.________, trascurando tuttavia l'importante differenza che intercorreva tra il mandato di cura e quello peritale. In definitiva, esprimendo un avviso contrario riguardo alla capacità lavorativa, il Dr. med. E.________ si fondava sostanzialmente sul medesimo substrato fattuale esaminato dal perito. Laddove riteneva sussistere un'incapacità lavorativa totale nell'attività abituale e al 35-40 % in una sostitutiva, egli stava pertanto esprimendo una differente valutazione delle conseguenze della medesima patologia. Infine, le attestazioni di incapacità lavorativa totale rilasciate dalla Dr. med. D.________, in contraddizione con le valutazioni specialistiche, non erano frutto di una valutazione complessiva e articolata, dalla quale emergesse la distinzione tra attività abituale e sostitutiva adeguata.

E. 5.1.3 In assenza di indizi concreti atti a suffragare maggiormente le allegazioni ricorsuali, il Tribunale amministrativo federale non ha quindi ritenuto necessario distanziarsi dalla valutazione completa, affidabile e concludente espressa dai periti del SAM e ripresa interamente nel rapporto finale SMR in punto alla situazione valetudinaria e all'influsso sulla capacità lavorativa delle patologie sofferte dal ricorrente.

E. 5.2 Secondo il ricorrente vi sarebbero invece elementi chiari e concreti atti a minare le conclusioni della perizia SAM/SMR, in particolare quelle del Dr. med. H.________. Il Dr. med. B.________ avrebbe evidenziato patologie di natura degenerativa che limiterebbero in modo significativo la capacità lavorativa del ricorrente, segnalando una ridotta capacità di sollevamento e trasporto di pesi, nonché gravi limitazioni nei movimenti e nelle posture richieste dalla professione di carrozziere-verniciatore, non più praticabile. Lo stesso medico avrebbe invece considerato esigibile un'attività lavorativa adeguata al 50 %, specificando che in assenza di ulteriori interventi le limitazioni degenerative sarebbero definitive. Dal canto suo, il Dr. med. E.________ avrebbe descritto una situazione di sofferenza diffusa e marcata concernente le anche, le ginocchia, la colonna lombare e le spalle. Tali condizioni comprometterebbero significativamente la mobilità del ricorrente, la possibilità di sollevare pesi, di mantenere posture statiche e di muoversi su brevi distanze, con necessità di frequenti pause lavorative; l'attività di carrozziere sarebbe esclusa, essendo realistica solo una capacità lavorativa non superiore al 35-40 % in attività molto leggere e semplici. Anche le Dr. med. D.________ e L.________ avrebbero espresso valutazioni analoghe. Lo stesso Dr. med. H.________, nel rapporto peritale del 13 ottobre 2021, avrebbe ammesso che la patologia del ricorrente sarebbe di natura degenerativa e presente sin dal 2019, contraddicendosi però quando affermerebbe che la capacità lavorativa sarebbe addirittura migliorata nel tempo. Ciò sarebbe in evidente contrasto con la definizione stessa di malattia degenerativa. L'ipotesi di una piena ripresa della capacità lavorativa sarebbe incoerente con la diagnosi, l'evoluzione della patologia e le evidenze cliniche disponibili. Il Tribunale amministrativo federale, anziché fondare la propria decisione su una tale valutazione lacunosa e contraria alla logica clinica, avrebbe dovuto disporre una nuova istruttoria peritale.

E. 5.3.1 Secondo la giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità ( DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 138 I 232 consid. 6.2). In particolare, per quanto riguarda l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile ( DTF 144 V 50 consid. 4.2 con riferimenti).

E. 5.3.2 Invano il ricorrente si duole dell'arbitrio nell'apprezzamento della documentazione medica da parte dei primi giudici. Come appena visto nella sintesi dei considerandi della sentenza impugnata pertinenti alle critiche sollevate nel ricorso, essi hanno infatti spiegato in maniera approfondita, tenendo debitamente conto anche delle opinioni mediche contrarie, i motivi che li hanno spinti ad avvalorare le conclusioni della perizia pluridisciplinare del 28 novembre 2022. Il Tribunale amministrativo federale ha in particolare esposto in che modo la valutazione del Dr. med. E.________ divergesse da quella del Dr. med. H.________ nonostante entrambe fossero fondate sullo stesso substrato fattuale, senza tuttavia sostanziare - e dunque convincere - in che modo le conclusioni del perito fossero errate. Allo stesso modo, sono state esaustivamente illustrate le ragioni per cui la valutazione peritale del Dr. med. H.________ prevalesse sul rapporto del Dr. med. B.________, senza che le stesse necessitino di essere nuovamente ripetute. Ciò che occorre invece sottolineare è che, in queste condizioni, l'operato dei primi giudici non appare manifestamente insostenibile, né nella motivazione né tantomeno nel risultato. Il diverso apprezzamento delle prove difeso dal ricorrente non è, nella fattispecie, sufficiente a ritenere l'esistenza di indizi concreti atti a minare l'affidabilità della perizia pluridisciplinare. Per le stesse ragioni, non può comportare un diverso esito neppure la pretesa contraddizione nella valutazione del Dr. med. H.________, sulla quale insiste il ricorrente proponendo una personale interpretazione delle conclusioni di natura medica del perito, in contrasto con quanto già considerato dall'autorità inferiore e riassunto in precedenza (consid. 5.1.2). Tale allegazione, priva di efficacia, è ad ogni modo inammissibile in quanto appellatoria.

E. 6 Il ricorrente ritiene inoltre che il Tribunale amministrativo federale abbia violato l' art. 17 LPGA .

E. 6.1 Egli sostiene che la perizia pluridisciplinare del 28 novembre 2022 non avrebbe rilevato alcuna modifica sostanziale o documentata del quadro clinico rispetto alle precedenti valutazioni, in particolare rispetto a quella del Dr. med. B.________ del 23 ottobre 2018. Seppure quest'ultimo già avrebbe accertato una ridotta capacità lavorativa dovuta a patologie degenerative diffuse, il Tribunale amministrativo federale avrebbe confermato la soppressione della mezza rendita affidandosi esclusivamente alla valutazione isolata del Dr. med. H.________. Essa non si fonderebbe su nuovi riscontri clinici oggettivi, bensì su una diversa interpretazione di diagnosi sostanzialmente identiche a quelle precedenti, ponendosi in palese contraddizione con le conclusioni dei medici curanti e degli altri specialisti.

Così facendo, il ricorrente (ri) solleva delle contestazioni che si confondono con l'accertamento dei fatti effettuato - senza arbitrio - dai primi giudici, in particolare con il tema dell'affidabilità della perizia pluridisciplinare (e del suo esito) già confermata al considerando precedente. Le stesse cadono pertanto nel vuoto. A titolo abbondanziale, si rileva che il Tribunale amministrativo federale aveva già correttamente precisato che nel caso concreto non occorresse confrontare la situazione valetudinaria risultante nelle perizia pluridisciplinare con quella che era stata a suo tempo riscontrata dal Dr. med. B.________ (e dalla Dr. med. C.________). Tali valutazioni erano infatti state ritenute non sufficientemente concludenti per determinarsi complessivamente sul caso e sono state completate, se del caso sostituite, dalle conclusioni della perizia pluridisciplinare. La sentenza resiste così alle critiche.

E. 7 Ne discende che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
  3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 24 febbraio 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_379/2025

Sentenza del 24 febbraio 2026

IV Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Viscione, Presidente,

Maillard, Heine,

Cancelliere Colombi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Nikolas Atasayar,

ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),

ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 5 maggio 2025 (C-349/2024).

Fatti:

A.

A.________, cittadino italiano nato nel 1967 e domiciliato a U.________, ha lavorato in Svizzera come frontaliere per diversi datori di lavoro in qualità di carrozziere-verniciatore a partire dal 1991, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

A.a. Il 13 luglio 2017 l'interessato ha presentato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino (UAI), per il tramite dell'assicuratore infortuni, una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità in ragione dell'infortunio alle ginocchia subito il 17 gennaio 2017, per il quale era stata attestata un'inabilità lavorativa inizialmente del 100 %. Il 12 aprile 2018 l'assicurato ha formulato un'ulteriore domanda di prestazioni per causa di malattia in ragione di distinte affezioni degenerative dell'apparato locomotore, nonché di disturbi a livello psichico, per le quali è stata attestata un'incapacità lavorativa totale dal 1° novembre 2017. Sulla base del rapporto reumatologico del Dr. med. B.________ del 23 ottobre 2018 e di quello psichiatrico della Dr. med. C.________ del 22 novembre 2018, con decisione del 4 luglio 2019 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità con grado del 100 % dal 1° gennaio 2018 (trascorso l'anno d'attesa). La rendita è stata tuttavia versata unicamente dal 1° ottobre 2018 (domanda considerata tardiva, avendo l'amministrazione ritenuto quella formulata il 12 aprile 2018) e sostituita dal 1° febbraio 2019 da una mezza rendita, avendo accertato un grado d'invalidità del 52 % a partire dal 23 ottobre 2018.

Con sentenza del 13 maggio 2020, il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso dell'assicurato, attribuendogli una rendita intera dal 1° gennaio 2018 al 31 gennaio 2019 e rinviando gli atti all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione per il periodo successivo.

A.b.

A.b.a. L'assicurato è quindi stato convocato presso il Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (SAM) per sottoporsi a una perizia pluridisciplinare in ambito psichiatrico, neurologico, reumatologico e internistico. Nel referto del 28 novembre 2022 i periti hanno constatato un alternarsi di periodi di abilità, rispettivamente inabilità lavorativa a partire dal 17 gennaio 2017, data dell'infortunio alle ginocchia. Essi hanno ritenuto che le limitazioni funzionali e l'incapacità lavorativa riscontrate erano sostanzialmente riconducibili alle diagnosi in ambito reumatologico. Dal punto di vista internistico, psichiatrico e neurologico non era stata infatti riscontrata alcuna riduzione delle risorse dell'assicurato in qualsiasi tipo di attività. Con rapporto finale del 23 dicembre 2022, il Servizio Medico Regionale (SMR) ha fatto proprie le conclusioni peritali attestando i seguenti periodi di incapacità lavorativa:

- in attività abituale: 100 % dal 17 gennaio 2017, 50 % dal 1° agosto 2017, 100 % dal 1° novembre 2017, 50 % dal 5 ottobre 2021;

- In attività sostitutiva: 100 % dal 17 gennaio 2017, 50 % dal 1° agosto 2017, 100 % dal 1° novembre 2017, 50 % dal 23 ottobre 2018, 0 % dal 5 ottobre 2021.

A.b.b. Con progetto di decisione del 19 gennaio 2023, l'UAI ha prospettato la conferma della rendita intera dal 1° gennaio 2018 al 31 gennaio 2019, nonché la mezza rendita con grado del 52 % dal 1° febbraio 2019 al 31 gennaio 2022 (trascorsi tre mesi dal miglioramento dello stato di salute). Posteriormente a tale data, avendo accertato un grado di invalidità non più pensionabile (pari allo 0 %) ha quindi prospettato la soppressione del diritto alla rendita. Sulla base del rapporto del consulente in integrazione professionale ha inoltre ritenuto non adempiuti i presupposti per il riconoscimento di provvedimenti professionali. A seguito delle osservazioni dell'assicurato e della successiva riconferma del rapporto finale del 23 dicembre 2022 da parte del SMR, l'UAIE ha confermato il diritto alla mezza rendita dal 1° febbraio 2019 con decisione del 27 novembre 2023. Esso l'ha limitato al 31 gennaio 2022, precisando di rinunciare al rimborso delle prestazioni indebitamente versate dal 1° febbraio 2022 al 31 gennaio 2023.

B.

Con sentenza del 5 maggio 2025, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso dell'assicurato contro la decisione del 27 novembre 2023.

C.

A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo in via principale la riforma della sentenza cantonale affinché gli sia riconosciuta una rendita d'invalidità di almeno il 52 %. In via subordinata, ne chiede l'annullamento e il rinvio degli atti all'amministrazione per nuova istruttoria.

Chiamati a pronunciarsi, l'UAIE postula la reiezione del ricorso. Il Tribunale amministrativo federale rinuncia a presentare delle osservazioni.

Diritto:

1.

La sentenza impugnata è una decisione finale ( art. 90 LTF ), resa dal Tribunale amministrativo federale ( art. 86 cpv. 1 lett. a LTF ) in una materia di diritto pubblico ( art. 82 lett. a LTF ) che non rientra in alcuna delle clausole d'eccezione previste dall' art. 83 LTF . Presentato in tempo utile ( art. 100 cpv. 1 LTF ) e nelle debite forme ( art. 42 LTF ) dal destinatario della pronuncia contestata, che ha un interesse ad insorgere ( art. 89 cpv. 1 LTF ), il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile.

2.

2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale ( art. 106 cpv. 1 LTF ). Nondimeno, considera in via di principio solo gli argomenti proposti ( art. 42 cpv. 2 LTF ), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio ( DTF 149 II 337 consid. 2.2). La parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che dev'essere motivata in modo circostanziato ed esaustivo, pena l'inammissibilità ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche appellatorie non sono ammesse ( DTF 141 IV 317 consid. 5.4).

2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ). Può scostarsene se sono stati eseguiti in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ossia arbitrario ( art. 105 cpv. 2 LTF ; DTF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2), e a condizione che l'eliminazione del vizio possa essere determinante per l'esito del procedimento ( art. 97 cpv. 1 LTF ; DTF 150 II 346 consid. 1.6).

3.

Oggetto del contendere è sapere se la sentenza dell'autorità inferiore, che ha negato al ricorrente il diritto ad una rendita d'invalidità a partire dal 1° febbraio 2022, sia lesiva del diritto federale.

4.

Nella sentenza impugnata sono già stati indicati i principi e le disposizioni pertinenti alla risoluzione della vertenza (nella loro versione in vigore fino al 31 dicembre 2021; DTF 146 V 364 consid. 7.1), sia in merito alla rendita d'invalidità ( art. 4 e 28 cpv. 2 LAI ; art. 6,7 e 17 LPGA [RS 830.1]), sia a riguardo della valutazione dei referti medici redatti da periti esterni, da medici alle dipendenze di un'assicurazione e da medici curanti ( DTF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3a e 3b/cc). A tale corretta esposizione può dunque essere fatto riferimento.

5.

Il ricorrente lamenta un accertamento manifestamente inesatto dei fatti alla base della sentenza impugnata.

5.1.

Il Tribunale amministrativo federale ha considerato la perizia pluridisciplinare del 28 novembre 2022 idonea sia formalmente che dal punto di vista materiale per la valutazione dello stato di salute e della capacità lavorativa del ricorrente.

5.1.1. La nuova istruttoria aveva confermato che il ricorrente era affetto da svariate malattie degenerative riguardanti l'anca destra (esiti da endoprotesi totale per coxartrosi eseguita il 23 gennaio 2018), l'anca sinistra (presenza di coxartrosi, clinicamente sintomatica, radiologicamente di entità modica), le ginocchia bilateralmente (gonartrosi a varo, in esiti da esame artroscopico per postumi traumatici), la colonna lombare (lombalgia cronica, con sindrome vertebrale lieve, discopatia in L4/L5) e le spalle bilateralmente (tendinopatia del sovraspinato in periartrite scapolare calcifica; lieve borsite subacromion-deltoidea e tenosinovite del tendine del capolungo del bicipite). L'esistenza di tali affezioni, oltre che essere stata riscontrata dai periti, è stata ampiamente descritta anche dalla Dr. med. D.________ (medico curante) e dagli specialisti consultati dal ricorrente, in particolare dal Dr. med. E.________. Le diagnosi di origine somatica elencate nella perizia pluridisciplinare erano state confermate dai periti con il rapporto del 2 agosto 2023 a seguito della visione degli esami radiografici e strumentali eseguiti tra il 2020 e il 2022. Il ricorrente risultava inoltre essere in cura dal 2004 presso il Centro F.________ con la diagnosi di sindrome da attacchi di panico (ICD-10 F41.0), poi modificata nel 2018 in sindrome ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2) reattiva alle problematiche ortopediche, diagnosi ritenuta tuttavia non più attuale nella valutazione peritale del Dr. med. G.________. È infine stata riscontrata una tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli a carattere fibromialgico che secondo il Dr. med. H.________ era da mettere in relazione alle affezioni di natura psichica. Il caso era dunque stato indagato approfonditamente, tenendo conto dei differenti ambiti della medicina toccati, al fine di valutare l'impatto delle numerose affezioni diagnosticate sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa del ricorrente, cosi come la loro evoluzione.

5.1.2. In concreto, tutti i periti e i medici interrogati erano concordi nel ritenere che le uniche patologie con influsso sulla capacità lavorativa erano quelle di natura reumatologica e ortopedica. La valutazione del Dr. med. H.________ divergeva tuttavia da quella in precedenza esposta dal Dr. med. B.________ e dal Dr. med. E.________, che pur giungendo a conclusioni diagnostiche sostanzialmente sovrapponibili, avevano considerato che le varie patologie avessero un influsso maggiore rispetto a quello attestato dal perito. Quest'ultimo aveva ritenuto che il ricorrente disponesse di maggiori risorse rispetto a quanto constatato tre anni prima dal Dr. med. B.________ e che la sua capacità funzionale fosse meno limitata. Il Dr. med. H.________ era giunto a tale conclusione fondandosi sugli esami radiografici ed ecografici del 2020 e di quelli prodotti dall'assicurato nel 2023, dai quali era emerso che la problematica degenerativa in atto non aveva subito una particolare progressione rispetto al 2018 e che in generale l'evoluzione dello stato di salute non era stata particolarmente grave. Inoltre, il perito aveva potuto constatare che a partire dal mese di novembre 2019 il ricorrente aveva ripreso a lavorare a tempo parziale (ca. 40-50 ore al mese) presso la carrozzeria I.________ Sagl "nell'accoglienza dei clienti, nella preparazione di miscele dei colori per la verniciatura, nella consegna delle automobili, nonché di acquisti di pezzi di ricambio", un'attività lavorativa leggera e compatibile con le limitazioni funzionali elencate. Il trascorrere del tempo e l'adattamento del ricorrente alle differenti patologie avevano infine dimostrato che l'intervento d'impianto di emiprotesi a entrambe le ginocchia, che secondo il Dr. med. B.________ avrebbe dovuto permettere di migliorare ulteriormente la capacità funzionale e lavorativa, non era strettamente necessario. In tal senso si era espresso pure il Dr. med. E.________. Dalla valutazione del Dr. med. H.________ emergeva una stabilizzazione non soltanto della situazione valetudinaria, ma pure delle risorse fisiche che si traducevano in un miglioramento della capacità lavorativa sia nell'attività svolta prima del danno alla salute che in attività adeguate che considerano i limiti funzionali descritti. Appariva inoltre corretto riferirsi alla valutazione del Dr. med. B.________ per il periodo che precedeva la visita del Dr. med. H.________, risultando essere più favorevole al ricorrente per quanto concerneva la capacità lavorativa in un'attività sostitutiva adeguata a partire dal 23 ottobre 2018.

Il Tribunale amministrativo federale ha poi in particolare rilevato che il Dr. med. E.________ aveva passato in rassegna le valutazioni riguardanti le differenti patologie, dando una lettura differente dei reperti radiografici e traendo conclusioni opposte a quelle del perito, senza però spiegare in che modo quest'ultimo avrebbe sbagliato nel dedurre delle limitazioni funzionali a suo dire troppo blande e nell'esporre una capacità lavorativa residua a suo modo di vedere troppo ottimista. Egli faceva riferimento alla valutazione fisiatrica della Dr. med. L.________, trascurando tuttavia l'importante differenza che intercorreva tra il mandato di cura e quello peritale. In definitiva, esprimendo un avviso contrario riguardo alla capacità lavorativa, il Dr. med. E.________ si fondava sostanzialmente sul medesimo substrato fattuale esaminato dal perito. Laddove riteneva sussistere un'incapacità lavorativa totale nell'attività abituale e al 35-40 % in una sostitutiva, egli stava pertanto esprimendo una differente valutazione delle conseguenze della medesima patologia. Infine, le attestazioni di incapacità lavorativa totale rilasciate dalla Dr. med. D.________, in contraddizione con le valutazioni specialistiche, non erano frutto di una valutazione complessiva e articolata, dalla quale emergesse la distinzione tra attività abituale e sostitutiva adeguata.

5.1.3. In assenza di indizi concreti atti a suffragare maggiormente le allegazioni ricorsuali, il Tribunale amministrativo federale non ha quindi ritenuto necessario distanziarsi dalla valutazione completa, affidabile e concludente espressa dai periti del SAM e ripresa interamente nel rapporto finale SMR in punto alla situazione valetudinaria e all'influsso sulla capacità lavorativa delle patologie sofferte dal ricorrente.

5.2. Secondo il ricorrente vi sarebbero invece elementi chiari e concreti atti a minare le conclusioni della perizia SAM/SMR, in particolare quelle del Dr. med. H.________. Il Dr. med. B.________ avrebbe evidenziato patologie di natura degenerativa che limiterebbero in modo significativo la capacità lavorativa del ricorrente, segnalando una ridotta capacità di sollevamento e trasporto di pesi, nonché gravi limitazioni nei movimenti e nelle posture richieste dalla professione di carrozziere-verniciatore, non più praticabile. Lo stesso medico avrebbe invece considerato esigibile un'attività lavorativa adeguata al 50 %, specificando che in assenza di ulteriori interventi le limitazioni degenerative sarebbero definitive. Dal canto suo, il Dr. med. E.________ avrebbe descritto una situazione di sofferenza diffusa e marcata concernente le anche, le ginocchia, la colonna lombare e le spalle. Tali condizioni comprometterebbero significativamente la mobilità del ricorrente, la possibilità di sollevare pesi, di mantenere posture statiche e di muoversi su brevi distanze, con necessità di frequenti pause lavorative; l'attività di carrozziere sarebbe esclusa, essendo realistica solo una capacità lavorativa non superiore al 35-40 % in attività molto leggere e semplici. Anche le Dr. med. D.________ e L.________ avrebbero espresso valutazioni analoghe. Lo stesso Dr. med. H.________, nel rapporto peritale del 13 ottobre 2021, avrebbe ammesso che la patologia del ricorrente sarebbe di natura degenerativa e presente sin dal 2019, contraddicendosi però quando affermerebbe che la capacità lavorativa sarebbe addirittura migliorata nel tempo. Ciò sarebbe in evidente contrasto con la definizione stessa di malattia degenerativa. L'ipotesi di una piena ripresa della capacità lavorativa sarebbe incoerente con la diagnosi, l'evoluzione della patologia e le evidenze cliniche disponibili. Il Tribunale amministrativo federale, anziché fondare la propria decisione su una tale valutazione lacunosa e contraria alla logica clinica, avrebbe dovuto disporre una nuova istruttoria peritale.

5.3.

5.3.1. Secondo la giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità ( DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 138 I 232 consid. 6.2). In particolare, per quanto riguarda l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile ( DTF 144 V 50 consid. 4.2 con riferimenti).

5.3.2. Invano il ricorrente si duole dell'arbitrio nell'apprezzamento della documentazione medica da parte dei primi giudici. Come appena visto nella sintesi dei considerandi della sentenza impugnata pertinenti alle critiche sollevate nel ricorso, essi hanno infatti spiegato in maniera approfondita, tenendo debitamente conto anche delle opinioni mediche contrarie, i motivi che li hanno spinti ad avvalorare le conclusioni della perizia pluridisciplinare del 28 novembre 2022. Il Tribunale amministrativo federale ha in particolare esposto in che modo la valutazione del Dr. med. E.________ divergesse da quella del Dr. med. H.________ nonostante entrambe fossero fondate sullo stesso substrato fattuale, senza tuttavia sostanziare - e dunque convincere - in che modo le conclusioni del perito fossero errate. Allo stesso modo, sono state esaustivamente illustrate le ragioni per cui la valutazione peritale del Dr. med. H.________ prevalesse sul rapporto del Dr. med. B.________, senza che le stesse necessitino di essere nuovamente ripetute. Ciò che occorre invece sottolineare è che, in queste condizioni, l'operato dei primi giudici non appare manifestamente insostenibile, né nella motivazione né tantomeno nel risultato. Il diverso apprezzamento delle prove difeso dal ricorrente non è, nella fattispecie, sufficiente a ritenere l'esistenza di indizi concreti atti a minare l'affidabilità della perizia pluridisciplinare. Per le stesse ragioni, non può comportare un diverso esito neppure la pretesa contraddizione nella valutazione del Dr. med. H.________, sulla quale insiste il ricorrente proponendo una personale interpretazione delle conclusioni di natura medica del perito, in contrasto con quanto già considerato dall'autorità inferiore e riassunto in precedenza (consid. 5.1.2). Tale allegazione, priva di efficacia, è ad ogni modo inammissibile in quanto appellatoria.

6.

Il ricorrente ritiene inoltre che il Tribunale amministrativo federale abbia violato l' art. 17 LPGA .

6.1. Egli sostiene che la perizia pluridisciplinare del 28 novembre 2022 non avrebbe rilevato alcuna modifica sostanziale o documentata del quadro clinico rispetto alle precedenti valutazioni, in particolare rispetto a quella del Dr. med. B.________ del 23 ottobre 2018. Seppure quest'ultimo già avrebbe accertato una ridotta capacità lavorativa dovuta a patologie degenerative diffuse, il Tribunale amministrativo federale avrebbe confermato la soppressione della mezza rendita affidandosi esclusivamente alla valutazione isolata del Dr. med. H.________. Essa non si fonderebbe su nuovi riscontri clinici oggettivi, bensì su una diversa interpretazione di diagnosi sostanzialmente identiche a quelle precedenti, ponendosi in palese contraddizione con le conclusioni dei medici curanti e degli altri specialisti.

Così facendo, il ricorrente (ri) solleva delle contestazioni che si confondono con l'accertamento dei fatti effettuato - senza arbitrio - dai primi giudici, in particolare con il tema dell'affidabilità della perizia pluridisciplinare (e del suo esito) già confermata al considerando precedente. Le stesse cadono pertanto nel vuoto. A titolo abbondanziale, si rileva che il Tribunale amministrativo federale aveva già correttamente precisato che nel caso concreto non occorresse confrontare la situazione valetudinaria risultante nelle perizia pluridisciplinare con quella che era stata a suo tempo riscontrata dal Dr. med. B.________ (e dalla Dr. med. C.________). Tali valutazioni erano infatti state ritenute non sufficientemente concludenti per determinarsi complessivamente sul caso e sono state completate, se del caso sostituite, dalle conclusioni della perizia pluridisciplinare. La sentenza resiste così alle critiche.

7.

Ne discende che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 24 febbraio 2026

In nome della IV Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Viscione

Il Cancelliere: Colombi