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8C_351/2016

Assicurazione contro gli infortuni (ritiro del

Bundesgericht · 2016-08-31 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 31 agosto 2016

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Ursprung

Il Cancelliere: Bernasconi

Dispositiv
  1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. Lucerna, 31 agosto 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_351/2016

Decreto del 31 agosto 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Ursprung, in qualità di giudice unico,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________, Italia,

patrocinata dall'Avv. Steven Flury,

ricorrente,

contro

SWICA Assicurazioni SA, Servizio giuridico, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur,

patrocinata dall'avv. Bruno Notari

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni (ritiro del ricorso),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 aprile 2016.

Visto:

il ricorso del 17 maggio 2016 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 13 aprile 2016, in seguito alle sentenze 8C_625/2007 dell'8 maggio 2008 e 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010,

il decreto del 5 agosto 2016 con cui la domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta,

lo scritto del 29 agosto 2016 (timbro postale) con il quale A.________ ha dichiarato di ritirare il ricorso,

considerando:

che la causa dev'essere stralciata dai ruoli in applicazione dell'art. 32 cpv. 2,

che si rinuncia alla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Giudice unico decreta :

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 31 agosto 2016

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Ursprung

Il Cancelliere: Bernasconi