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8C_294/2007

Assicurazione contro gli infortuni,

Bundesgericht · 2007-07-27 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di un importo di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono coperte dalle garanzie prestate di fr. 1000.-; l'importo della differenza di fr. 500.- viene retrocesso.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 27 luglio 2007

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il giudice delegato: p. Il cancelliere:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_294/2007{T 0/2}

Sentenza del 27 luglio 2007

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Frésard, giudice delegato,

cancelliere Schäuble.

Parti

R._________,

ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 2 maggio 2007.

Visto in fatto e considerando in diritto che:

per pronuncia del 2 maggio 2007 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso di R._________, titolare di un'agenzia di onoranze funebri con sede a G.________, che si opponeva all'assoggettamento dell'azienda all'assicurazione presso l'INSAI,

sempre contestando l'obbligo di assicurare la propria azienda presso l'INSAI, l'interessato ha interposto un ricorso al Tribunale federale,

per atto del 4 giugno 2007 la cancelleria del Tribunale federale ha ricordato all'interessato le condizioni di ricevibilità di un ricorso in materia di diritto pubblico e l'ha reso attento sul fatto che il suo atto non sembrava soddisfare le esigenze richieste,

nel contempo l'ha informato sulla possibilità di rimediare al vizio entro il termine di ricorso,

R._________ non ha fatto uso di questa possibilità,

giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia (lett. b) su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF),

egli può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),

a norma dell'art. 42 cpv. 2 prima frase LTF, nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,

nel caso di specie, il ricorrente non espone i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto,

in tali condizioni, il suo ricorso dev'essere dichiarato inammissibile,

le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, il Giudice delegato, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 e 2 LTF, pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di un importo di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono coperte dalle garanzie prestate di fr. 1000.-; l'importo della differenza di fr. 500.- viene retrocesso.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 27 luglio 2007

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il giudice delegato: p. Il cancelliere: