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8C_263/2015

Assicurazione contro la disoccupazione,

Bundesgericht · 2015-06-23 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Lucerna, 23 giugno 2015

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Bernasconi

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Lucerna, 23 giugno 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_263/2015

Sentenza del 23 giugno 2015

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Leuzinger, Presidente,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro la disoccupazione,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 marzo 2015.

Visto:

il ricorso del 22 aprile 2015 (timbro postale) contro il giudizio del 9 marzo 2015 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

il decreto del 19 maggio 2015, con il quale questa Corte ha assegnato ad A.________ un termine suppletorio, scadente il 1° giugno 2015 per versare un anticipo delle spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:

che chi adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF),

che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF) e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,

che si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie per questa sentenza d'inammissibilità (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Lucerna, 23 giugno 2015

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Bernasconi