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8C_218/2016

Assistenza sociale (presupposto processuale),

Bundesgericht · 2016-04-27 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo federale, Corte III.

Lucerna, 27 aprile 2016

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo federale, Corte III. Lucerna, 27 aprile 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_218/2016 {T 0/2}

Sentenza del 27 aprile 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Maillard, Presidente,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________, Italia,

ricorrente,

contro

Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Direzione consolare - Centro di servizio per i concittadini, Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero (ASE), Bundesgasse 32, 3003 Berna,

opponente.

Oggetto

Assistenza sociale (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 5 febbraio 2016.

Visto:

il ricorso del 16 marzo 2016 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale emanato il 5 febbraio 2016,

considerando:

che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,

che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto,

che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigente formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti,

che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti dinanzi ai gradi di giudizio precedenti non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),

che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale amministrativo federale, il quale, fondandosi innanzitutto sull'ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (OSEst; RS 195.11) e poi calcolando precisamente il fabbisogno, ha spiegato le ragioni per cui egli non potesse beneficiare di aiuti sociali ai cittadini Svizzeri all'estero,

che il ricorrente non si china in alcun modo sul computo del fabbisogno operato dal Tribunale amministrativo federale, limitandosi a mettere in luce la sua situazione finanziaria precaria,

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,

che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo federale, Corte III.

Lucerna, 27 aprile 2016

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi