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8C_155/2015

Assistenza sociale (presupposto processuale),

Bundesgericht · 2015-03-25 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Lucerna, 25 marzo 2015

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Bernasconi

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Lucerna, 25 marzo 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_155/2015

Sentenza del 25 marzo 2015

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Leuzinger, Presidente,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, viale Officina 6, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assistenza sociale (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 4 febbraio 2015.

Visto:

il ricorso del 27 febbraio 2015 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 4 febbraio 2015,

lo scritto del 3 marzo 2015 con il quale, per ordine della Presidente della I Corte di diritto sociale, il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,

l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,

lo scritto del ricorrente del 10 marzo 2015 (timbro postale),

considerando:

che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,

che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,

che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione (rinviando peraltro a scritti presentati dinanzi all'autorità precedente), bensì deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.; 134 II 244 consid. 2.3 pag. 246) e indicare per lo meno succintamente in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),

che il ricorrente non critica le motivazioni del Tribunale delle assicurazioni, il quale ha spiegato come le sue censure non potevano essere esaminate nel merito siccome per un verso non c'era alcuna decisione su reclamo sulla questione e per un altro verso non aveva impugnato alcune decisioni emanate in precedenza dall'amministrazione,

che oltretutto il ricorrente, riproponendo in maniera inammissibile quanto censurato in sede cantonale, nemmeno tenta di contestare i motivi con cui il Tribunale delle assicurazioni ha negato una ritardata giustizia dell'amministrazione nell'emettere le proprie decisioni,

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,

che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Lucerna, 25 marzo 2015

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Bernasconi