Sachverhalt
A.
Il sostituto magistrato dei minorenni del Cantone Ticino conduce un procedimento penale nei confronti di A.________ (nato nel 2008) per i reati di sostegno e partecipazione a un'organizzazione criminale e rappresentazione di atti di cruda violenza.
B.
B.a. Con decreto del 16 febbraio 2026, il sostituto magistrato dei minorenni, ritenendo data la necessità di esperire una perizia psichiatrica sull'imputato, ha nominato la dr. med. B.________, psichiatra e psicoterapeuta dell'adolescenza dell'infanzia, quale perito e formulato quesiti peritali.
B.b. Con sentenza del 2 giugno 2026, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo interposto da A.________ contro il decreto del 16 febbraio 2026, ponendo la tassa di giustizia e le spese a suo carico.
C.
C.a. A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale del 9 luglio 2026. Previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, postula in via principale la riforma della sentenza impugnata nel senso che non venga disposta alcuna perizia nei suoi confronti.
In via subordinata, postula la riforma della sentenza impugnata nel senso che il reclamo venga deiaccolto, che gli atti vengano ritornati al sostituto magistrato dei minorenni alfine di concedere al ricorrente facoltà di prendere anticipatamente posizione su un'eventuale nomina peritale, sull'identità dell'eventuale perito e sul catalogo di domande e che la dr. med. B.________ venga ricusata. A.________ chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
C.b. Con scritto del 14 luglio 2026, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale federale una "comunicazione relativa alla concessione dell'effetto sospensivo", allegando alla stessa una lettera della dr. med. B.________ dell'8 luglio 2026, notificata direttamente al ricorrente, con la quale egli veniva invitato a un colloquio conoscitivo previsto per lunedì 3 agosto 2026.
Con scritto del 23 luglio 2026, la Corte dei reclami penali ha rinunciato a presentare osservazioni e si è rimessa al giudizio del Tribunale federale.
Con scritto datato 27 luglio 2026, i patrocinatori del ricorrente hanno trasmesso al Tribunale federale la procura richiesta. Hanno inoltre informato questa Corte di aver chiesto alla Magistratura dei minorenni del Cantone Ticino, con scritto del 14 luglio 2026, la ricusa della dr. med. B.________.
Con scritto del 27 luglio 2026, il sostituto magistrato dei minorenni ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. In data 30 luglio 2026, i menzionati scritti sono stati trasmessi alle rispettive altre parti per conoscenza.
C.c. Con scritto del 10 agosto 2026, il ricorrente ha preso posizione sulle osservazioni del sostituto magistrato dei minorenni del 27 luglio 2026, allegando una comunicazione dello stesso magistrato del 4 agosto 2026 in merito alla domanda di ricusazione e alla nomina peritale. In tale comunicazione, il magistrato ha comunicato al ricorrente di non opporsi alla domanda di ricusazione della perita, precisando che in caso di reiezione del ricorso da parte del Tribunale federale sarà sua "premura procedere con la nomina di un nuovo perito specialista per gli adulti e un conseguente inoltro della stessa" all'attenzione del ricorrente, al fine di potersi esprimere al riguardo. In data 12 agosto 2026 questi scritti sono stati comunicati alle rispettive altre parti per conoscenza.
Con scritto del 20 agosto 2026, il sostituto magistrato dei minorenni ha ribadito la sua richiesta di reiezione del ricorso e di conferma della sentenza impugnata. Tale scritto è stato inviato alle altre parti per conoscenza in data 26 agosto 2026.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 152 IV 249 consid. 2.1; 151 IV 98 consid. 1).
E. 1.1 Chi insorge al Tribunale federale deve avere un interesse pratico e attuale alla trattazione del ricorso, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato. Questo interesse deve sussistere non soltanto quando è inoltrato il rimedio giuridico, ma anche al momento in cui il Tribunale federale statuisce sullo stesso (cfr. DTF 150 II 409 consid. 2.2.1; 147 I 478 consid. 2.2; 144 IV 81 consid. 2.3.1). Tale esigenza serve a garantire che il Tribunale federale si pronunci su questioni giuridiche concrete e non meramente teoriche, nell'interesse dell'economia processuale (DTF 140 IV 74 consid. 1.3.1). Se l'interesse viene meno nel corso della procedura ricorsuale, la causa diviene senza oggetto; se invece mancava già al momento dell'inoltro del ricorso, lo stesso è inammissibile (DTF 150 II 409 consid. 2.2.1; 142 I 135 consid. 1.3.1 e rinvii).
E. 1.2 In concreto, la sentenza impugnata conferma la nomina della dr. med. B.________ quale perita incaricata di eseguire una perizia psichiatrica del ricorrente (cfr. fatti lett. B). Con scritto del 4 agosto 2026, il sostituto magistrato dei minorenni ha comunicato al ricorrente di non opporsi alla domanda di ricusazione della menzionata perita, precisando che anche in caso di reiezione del ricorso da parte del Tribunale federale (ossia in caso di conferma nella prima nomina peritale) procederà alla nomina di un nuovo perito specialista per gli adulti (cfr. fatti lett. C.c). In siffatte circostanze, il ricorrente non dispone di un interesse pratico e attuale alla trattazione del ricorso, esclusivamente incentrato sulla legittimità della prima nomina peritale.
E. 1.3 Il Tribunale federale può rinunciare eccezionalmente all'esigenza di un interesse pratico e attuale ed esaminare comunque il ricorso, allorché i quesiti sollevati si potrebbero ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in analoghe circostanze e un tempestivo esame da parte del giudice sarebbe pressoché impossibile; occorre inoltre che esista un interesse pubblico sufficientemente importante per risolverli (DTF 147 I 478 consid. 2.2; 140 IV 74 consid. 1.3.3 e rinvii). Il ricorrente non pretende che una tale eccezione sarebbe realizzata in concreto, ciò che in ogni caso non risulta.
Ritenuto che l'interesse del ricorrente è venuto meno nel corso della procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale federale, la presente causa diviene senza oggetto e in quanto tale va stralciata dai ruoli.
E. 2.1 Quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il Tribunale federale, udite le parti, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC [RS 273]). In tal caso, le spese giudiziarie e le ripetibili vengono stabilite in funzione dell'esito presumibile del processo (DTF 148 II 369 consid. 3.3.4; 142 V 551 consid. 8.2 e rinvii).
Se l'esito presumibile del processo, tuttavia, non appare evidente, si deve ricorrere ai criteri procedurali generali, i quali prescrivono di porre le spese giudiziarie e le ripetibili a carico della parte che ha provocato il procedimento divenuto in seguito privo d'oggetto oppure presso la quale sono subentrati i motivi per i quali esso è terminato in tal modo (v. DTF 118 Ia 488 consid. 4a; sentenze 7B_659/2024 del 24 febbraio 2026 consid. 2.3.2; 7B_256/2024, 7B_347/2024 del 17 febbraio 2025 consid. 6.2 e rinvii).
E. 2.2 Ritenuto che l'esito presumibile della presente procedura ricorsuale non risulta evidente, per determinare le spese e le indennità deve essere applicato il principio di causalità.
La presente causa è divenuta priva d'oggetto a seguito di una decisione del magistrato inquirente, in concreto della prospettata nomina di un nuovo perito anche in caso di reiezione del gravame da parte del Tribunale federale. In siffatte circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF) e lo Stato del Cantone Ticino è tenuto a versare al ricorrente un'indennità per ripetibili della sede federale. Tale indennità deve essere versata, in applicazione per analogia dell'art. 64 cpv. 2 LTF, ai patrocinatori del ricorrente (cfr. sentenze 7B_139/2026, 7B_272/2026 del 24 agosto 2026 consid. 6; 7B_118/2026 del 16 giugno 2026 consid. 3). La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio diviene priva d'oggetto. Con l'emanazione del presente giudizio, anche la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.
Dispositiv
- La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
- Lo Stato del Cantone Ticino verserà ai patrocinatori del ricorrente la somma di complessivi fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura dinanzi al Tribunale federale.
- La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso sono prive d'oggetto.
- Comunicazione alle parti, a B.________ e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 25 settembre 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_909/2026
Sentenza del 25 settembre 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
Koch, Kölz,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dagli avv.ti Raffaele De Vecchi e Filip Cerimanovic,
ricorrente,
contro
Magistrato dei minorenni del Cantone Ticino, via E. Bossi 2a, 6900 Lugano,
opponente,
B.________,
Oggetto
Nomina di un perito,
ricorso contro la sentenza emanata il 2 giugno 2026 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2026.73).
Fatti:
A.
Il sostituto magistrato dei minorenni del Cantone Ticino conduce un procedimento penale nei confronti di A.________ (nato nel 2008) per i reati di sostegno e partecipazione a un'organizzazione criminale e rappresentazione di atti di cruda violenza.
B.
B.a. Con decreto del 16 febbraio 2026, il sostituto magistrato dei minorenni, ritenendo data la necessità di esperire una perizia psichiatrica sull'imputato, ha nominato la dr. med. B.________, psichiatra e psicoterapeuta dell'adolescenza dell'infanzia, quale perito e formulato quesiti peritali.
B.b. Con sentenza del 2 giugno 2026, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo interposto da A.________ contro il decreto del 16 febbraio 2026, ponendo la tassa di giustizia e le spese a suo carico.
C.
C.a. A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale del 9 luglio 2026. Previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, postula in via principale la riforma della sentenza impugnata nel senso che non venga disposta alcuna perizia nei suoi confronti.
In via subordinata, postula la riforma della sentenza impugnata nel senso che il reclamo venga deiaccolto, che gli atti vengano ritornati al sostituto magistrato dei minorenni alfine di concedere al ricorrente facoltà di prendere anticipatamente posizione su un'eventuale nomina peritale, sull'identità dell'eventuale perito e sul catalogo di domande e che la dr. med. B.________ venga ricusata. A.________ chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
C.b. Con scritto del 14 luglio 2026, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale federale una "comunicazione relativa alla concessione dell'effetto sospensivo", allegando alla stessa una lettera della dr. med. B.________ dell'8 luglio 2026, notificata direttamente al ricorrente, con la quale egli veniva invitato a un colloquio conoscitivo previsto per lunedì 3 agosto 2026.
Con scritto del 23 luglio 2026, la Corte dei reclami penali ha rinunciato a presentare osservazioni e si è rimessa al giudizio del Tribunale federale.
Con scritto datato 27 luglio 2026, i patrocinatori del ricorrente hanno trasmesso al Tribunale federale la procura richiesta. Hanno inoltre informato questa Corte di aver chiesto alla Magistratura dei minorenni del Cantone Ticino, con scritto del 14 luglio 2026, la ricusa della dr. med. B.________.
Con scritto del 27 luglio 2026, il sostituto magistrato dei minorenni ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. In data 30 luglio 2026, i menzionati scritti sono stati trasmessi alle rispettive altre parti per conoscenza.
C.c. Con scritto del 10 agosto 2026, il ricorrente ha preso posizione sulle osservazioni del sostituto magistrato dei minorenni del 27 luglio 2026, allegando una comunicazione dello stesso magistrato del 4 agosto 2026 in merito alla domanda di ricusazione e alla nomina peritale. In tale comunicazione, il magistrato ha comunicato al ricorrente di non opporsi alla domanda di ricusazione della perita, precisando che in caso di reiezione del ricorso da parte del Tribunale federale sarà sua "premura procedere con la nomina di un nuovo perito specialista per gli adulti e un conseguente inoltro della stessa" all'attenzione del ricorrente, al fine di potersi esprimere al riguardo. In data 12 agosto 2026 questi scritti sono stati comunicati alle rispettive altre parti per conoscenza.
Con scritto del 20 agosto 2026, il sostituto magistrato dei minorenni ha ribadito la sua richiesta di reiezione del ricorso e di conferma della sentenza impugnata. Tale scritto è stato inviato alle altre parti per conoscenza in data 26 agosto 2026.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 152 IV 249 consid. 2.1; 151 IV 98 consid. 1).
1.1. Chi insorge al Tribunale federale deve avere un interesse pratico e attuale alla trattazione del ricorso, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato. Questo interesse deve sussistere non soltanto quando è inoltrato il rimedio giuridico, ma anche al momento in cui il Tribunale federale statuisce sullo stesso (cfr. DTF 150 II 409 consid. 2.2.1; 147 I 478 consid. 2.2; 144 IV 81 consid. 2.3.1). Tale esigenza serve a garantire che il Tribunale federale si pronunci su questioni giuridiche concrete e non meramente teoriche, nell'interesse dell'economia processuale (DTF 140 IV 74 consid. 1.3.1). Se l'interesse viene meno nel corso della procedura ricorsuale, la causa diviene senza oggetto; se invece mancava già al momento dell'inoltro del ricorso, lo stesso è inammissibile (DTF 150 II 409 consid. 2.2.1; 142 I 135 consid. 1.3.1 e rinvii).
1.2. In concreto, la sentenza impugnata conferma la nomina della dr. med. B.________ quale perita incaricata di eseguire una perizia psichiatrica del ricorrente (cfr. fatti lett. B). Con scritto del 4 agosto 2026, il sostituto magistrato dei minorenni ha comunicato al ricorrente di non opporsi alla domanda di ricusazione della menzionata perita, precisando che anche in caso di reiezione del ricorso da parte del Tribunale federale (ossia in caso di conferma nella prima nomina peritale) procederà alla nomina di un nuovo perito specialista per gli adulti (cfr. fatti lett. C.c). In siffatte circostanze, il ricorrente non dispone di un interesse pratico e attuale alla trattazione del ricorso, esclusivamente incentrato sulla legittimità della prima nomina peritale.
1.3. Il Tribunale federale può rinunciare eccezionalmente all'esigenza di un interesse pratico e attuale ed esaminare comunque il ricorso, allorché i quesiti sollevati si potrebbero ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in analoghe circostanze e un tempestivo esame da parte del giudice sarebbe pressoché impossibile; occorre inoltre che esista un interesse pubblico sufficientemente importante per risolverli (DTF 147 I 478 consid. 2.2; 140 IV 74 consid. 1.3.3 e rinvii). Il ricorrente non pretende che una tale eccezione sarebbe realizzata in concreto, ciò che in ogni caso non risulta.
Ritenuto che l'interesse del ricorrente è venuto meno nel corso della procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale federale, la presente causa diviene senza oggetto e in quanto tale va stralciata dai ruoli.
2.
2.1. Quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il Tribunale federale, udite le parti, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC [RS 273]). In tal caso, le spese giudiziarie e le ripetibili vengono stabilite in funzione dell'esito presumibile del processo (DTF 148 II 369 consid. 3.3.4; 142 V 551 consid. 8.2 e rinvii).
Se l'esito presumibile del processo, tuttavia, non appare evidente, si deve ricorrere ai criteri procedurali generali, i quali prescrivono di porre le spese giudiziarie e le ripetibili a carico della parte che ha provocato il procedimento divenuto in seguito privo d'oggetto oppure presso la quale sono subentrati i motivi per i quali esso è terminato in tal modo (v. DTF 118 Ia 488 consid. 4a; sentenze 7B_659/2024 del 24 febbraio 2026 consid. 2.3.2; 7B_256/2024, 7B_347/2024 del 17 febbraio 2025 consid. 6.2 e rinvii).
2.2. Ritenuto che l'esito presumibile della presente procedura ricorsuale non risulta evidente, per determinare le spese e le indennità deve essere applicato il principio di causalità.
La presente causa è divenuta priva d'oggetto a seguito di una decisione del magistrato inquirente, in concreto della prospettata nomina di un nuovo perito anche in caso di reiezione del gravame da parte del Tribunale federale. In siffatte circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF) e lo Stato del Cantone Ticino è tenuto a versare al ricorrente un'indennità per ripetibili della sede federale. Tale indennità deve essere versata, in applicazione per analogia dell'art. 64 cpv. 2 LTF, ai patrocinatori del ricorrente (cfr. sentenze 7B_139/2026, 7B_272/2026 del 24 agosto 2026 consid. 6; 7B_118/2026 del 16 giugno 2026 consid. 3). La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio diviene priva d'oggetto. Con l'emanazione del presente giudizio, anche la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà ai patrocinatori del ricorrente la somma di complessivi fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura dinanzi al Tribunale federale.
4.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso sono prive d'oggetto.
5.
Comunicazione alle parti, a B.________ e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 25 settembre 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara