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7B_433/2026

Decreto di non luogo a procedere,

Bundesgericht · 2026-05-27 · Italiano CH
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Sachverhalt

A.

In data 24 gennaio 2025, la società A.________ SA, per il tramite di B.________, suo amministratore unico, ha sporto denuncia penale nei confronti di C.________ SA per titolo di "abuso di diritto (art. 2 CC), frode processuale (art. 146 CP), violazione delle norme sull'esecuzione (art. 8 LEF), danno patrimoniale e morale (art. 41 CO) ".

B.

Con decisione del 30 gennaio 2025, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia.

Con sentenza del 23 febbraio 2026, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo interposto da B.________ a nome e per conto della società A.________ SA contro il decreto di non luogo a procedere, ponendo la tassa di giustizia e le spese a carico della reclamante.

C.

Con atto datato 2 aprile 2026 e pervenuto il 7 aprile 2026 al Tribunale federale, B.________ impugna questa sentenza a nome e per conto della società A.________ SA con un ricorso in materia penale. Previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame per quanto concerne la tassa di giustizia e le spese fissate nella sentenza impugnata, postula il suo annullamento e il rinvio della causa alla Corte cantonale (eventualmente al Ministero pubblico) affinché proceda a nuovi accertamenti e renda una nuova decisione conforme ai considerandi del Tribunale federale.

In data 7 aprile 2026, il Tribunale federale ha inviato la conferma di ricezione del ricorso e il decreto concernente la richiesta di versamento di un anticipo delle spese all'indirizzo della società A.________ SA indicato sull'atto ricorsuale, e meglio xxx, Y.________ (VS). Entrambi i documenti sono stati ritornati al Tribunale federale con l'indicazione destinataria "irreperibile all'indirizzo indicato".

Gli accertamenti svolti dal Tribunale federale hanno permesso di appurare che la società A.________ SA, secondo quanto riportato dal Registro di commercio del Basso Vallese, si trova attualmente in liquidazione. Circostanza questa non menzionata nell'atto ricorsuale inoltrato da B.________. Il rubrum della presente procedura è stato modificato di conseguenza.

In data 14 aprile 2026, un nuovo decreto concernente la richiesta di versamento di un anticipo delle spese è stato inviato dal Tribunale federale all'indirizzo della società A.________ SA in liquidazione indicato nel Registro di commercio, e meglio zzz, Y.________ (VS).

Con scritto del 16 aprile 2026, l'Ufficio dei fallimenti del Basso Vallese ha informato il Tribunale federale che il Tribunale distrettuale di Martigny e St-Maurice con sentenza del 26 marzo 2026 ha pronunciato lo scioglimento della società A.________ SA e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento.

Il 20 aprile 2026, il Tribunale federale ha invitato B.________ ad esprimersi in merito al citato scritto del 16 aprile 2026 dell'Ufficio dei fallimenti e alla sua facoltà di rappresentare la società A.________ SA in liquidazione nella presente procedura ricorsuale. Con scritto datato 4 maggio 2025, B.________ ha preso posizione, ritenendo in buona sostanza necessaria la rappresentanza della società da parte sua nella presente procedura ricorsuale.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 I 187 consid. 1; 151 IV 98 consid. 1).

E. 1.1 In concreto, la questione di sapere se l'amministratore unico della ricorrente aveva facoltà di rappresentarla nella presente procedura ricorsuale (cfr. art. 739 cpv. 2, art. 740 cpv. 5 CO; sentenze 7B_1095/2025 del 2 marzo 2026 consid. 3; 7B_398/2025 del 28 luglio 2025 consid. 4) può rimanere indecisa, visto l'esito del ricorso.

E. 1.2.1 L'art. 81 cpv. 1 LTF riconosce il diritto a interporre un ricorso in materia penale a chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b).

E. 1.2.2 In virtù dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, è in particolare legittimato l'accusatore privato, ossia il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP).

L'accusatore privato è legittimato a interporre un ricorso in materia penale tuttavia solo se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF). Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1).

E. 1.2.3 Qualora il ricorso è rivolto contro un decreto di non luogo a procedere o di abbandono, l'accusatore privato deve indicare nella procedura dinanzi al Tribunale federale i motivi per i quali e in che misura la decisione impugnata può influire sul giudizio di una sua concreta pretesa civile (DTF 141 IV 1 E. 1.1; sentenze 7B_209/2025 del 4 marzo 2026 consid. 1.1.2; 7B_794/2025 del 12 novembre 2025 consid. 2.3; 7B_123/2024 del 25 settembre 2025 consid. 1.3.3).

Il Tribunale federale pone esigenze severe alla motivazione della legittimazione. Esso vaglia d'ufficio e con piena cognizione l'adempimento delle condizioni di ammissibilità di un ricorso, senza tuttavia procedere a un esame approfondito nel merito. Nel ricorso deve pertanto essere indicato in maniera concisa in che misura le condizioni di ammissibilità dello stesso siano adempiute (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenza 7B_794/2025 del 12 novembre 2025 consid. 2.3 e rinvii). A tal fine, non è sufficiente che l'accusatore privato si limiti ad affermare di essere stato colpito dal reato in questione; egli deve invece sostanziare in maniera precisa l'adempimento delle condizioni per avanzare la sua pretesa, segnatamente indicando e nella misura del possibile quantificando il danno subito (sentenze 7B_209/2025 del 4 marzo 2026 consid. 1.1.2; 7B_259/2025 del 30 gennaio 2026 consid. 1.2.4; 7B_794/2025 del 12 novembre 2025 consid. 2.3 e rinvii).

E. 1.2.4 Nel caso in cui il ricorso non dovesse adempiere le esposte esigenze di motivazione, un esame nel merito è possibile unicamente qualora l'influenza della decisione impugnata sulla decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1; 137 IV 246 consid. 1.3.1). Questo può essere il caso quando il reato ha direttamente causato un danno all'integrità fisica, psichica o sessuale di una gravità tale da giustificare chiaramente il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione del torto morale (sentenze 7B_830/2025 del 12 febbraio 2026 consid. 1.2; 7B_152/2025 del 4 dicembre 2025 consid. 1.2.1 e rinvii).

E. 1.3 La ricorrente adduce che la condotta denunciata le avrebbe cagionato rispettivamente potrebbe cagionarle un danno patrimoniale legato a "costi direttamente imputabili alle procedure esecutive parallele/duplicate" (spese amministrative, interessi, oneri bancari, costi di gestione e interventi urgenti), "danni da turbamento dell'attività economica e reputazione commerciale verificabili/quantificabili" e "altre voci di danno direttamente connesse al fatto".

Con tale argomentazione generica, la ricorrente non spiega né sostanzia con una motivazione conforme alle esposte esigenze l'eventuale danno che avrebbe subito a causa dei reati oggetto della denuncia e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul giudizio sulle pretese risarcitorie prospettate. L'assenza di una motivazione sufficiente sulle pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF.

E. 2.1 Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente è abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non le permette tuttavia di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii).

E. 2.2 Risultano pertanto d'acchito inammissibili le censure ricorsuali concernenti un'applicazione errata degli art. 309-310 CPP e la violazione del principio "in dubio pro duriore", trattandosi di questioni strettamente connesse con il giudizio di merito che la ricorrente non è legittimata a contestare in questa sede.

E. 2.3.1 La ricorrente censura una violazione del suo diritto a una decisione motivata (art. 29 cpv. 2 Cost.).

E. 2.3.2 Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze di motivazione troppo severe all'obbligo di motivazione. L'autorità giudicante è tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni singola asserzione delle parti. Essa ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 150 V 474 consid. 4.1; 150 III 1 consid. 4.5; 149 V 156 consid. 6.1 e rinvii).

E. 2.3.3 In concreto, la sentenza impugnata adempie le esposte esigenze di motivazione, poiché la Corte cantonale ha sufficientemente spiegato le ragioni per cui ha confermato il decreto di non luogo a procedere. I motivi alla base di tale conferma sono chiaramente indicati nel giudizio impugnato, in modo tale da permettere alla ricorrente di contestarlo in questa sede con cognizione di causa. La censura ricorsuale risulta pertanto infondata.

E. 3 Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e andrebbero quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF). Viste le particolarità del caso, si rinuncia tuttavia eccezionalmente a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.

Dispositiv
  1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
  2. La domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso è priva d'oggetto.
  3. Non si prelevano spese giudiziarie.
  4. Comunicazione alle parti, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio dei fallimenti del Basso Vallese. Losanna, 27 maggio 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_433/2026

Sentenza del 27 maggio 2026

II Corte di diritto penale

Composizione

Giudici federali Abrecht, Presidente,

Hofmann, Schär, Giudice supplente,

Cancelliere Caprara.

Partecipanti al procedimento

A.________ SA in liquidazione,

rappresentata da B.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere,

ricorso contro la sentenza emanata il 23 febbraio 2026 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (60.2025.35).

Fatti:

A.

In data 24 gennaio 2025, la società A.________ SA, per il tramite di B.________, suo amministratore unico, ha sporto denuncia penale nei confronti di C.________ SA per titolo di "abuso di diritto (art. 2 CC), frode processuale (art. 146 CP), violazione delle norme sull'esecuzione (art. 8 LEF), danno patrimoniale e morale (art. 41 CO) ".

B.

Con decisione del 30 gennaio 2025, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia.

Con sentenza del 23 febbraio 2026, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo interposto da B.________ a nome e per conto della società A.________ SA contro il decreto di non luogo a procedere, ponendo la tassa di giustizia e le spese a carico della reclamante.

C.

Con atto datato 2 aprile 2026 e pervenuto il 7 aprile 2026 al Tribunale federale, B.________ impugna questa sentenza a nome e per conto della società A.________ SA con un ricorso in materia penale. Previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame per quanto concerne la tassa di giustizia e le spese fissate nella sentenza impugnata, postula il suo annullamento e il rinvio della causa alla Corte cantonale (eventualmente al Ministero pubblico) affinché proceda a nuovi accertamenti e renda una nuova decisione conforme ai considerandi del Tribunale federale.

In data 7 aprile 2026, il Tribunale federale ha inviato la conferma di ricezione del ricorso e il decreto concernente la richiesta di versamento di un anticipo delle spese all'indirizzo della società A.________ SA indicato sull'atto ricorsuale, e meglio xxx, Y.________ (VS). Entrambi i documenti sono stati ritornati al Tribunale federale con l'indicazione destinataria "irreperibile all'indirizzo indicato".

Gli accertamenti svolti dal Tribunale federale hanno permesso di appurare che la società A.________ SA, secondo quanto riportato dal Registro di commercio del Basso Vallese, si trova attualmente in liquidazione. Circostanza questa non menzionata nell'atto ricorsuale inoltrato da B.________. Il rubrum della presente procedura è stato modificato di conseguenza.

In data 14 aprile 2026, un nuovo decreto concernente la richiesta di versamento di un anticipo delle spese è stato inviato dal Tribunale federale all'indirizzo della società A.________ SA in liquidazione indicato nel Registro di commercio, e meglio zzz, Y.________ (VS).

Con scritto del 16 aprile 2026, l'Ufficio dei fallimenti del Basso Vallese ha informato il Tribunale federale che il Tribunale distrettuale di Martigny e St-Maurice con sentenza del 26 marzo 2026 ha pronunciato lo scioglimento della società A.________ SA e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento.

Il 20 aprile 2026, il Tribunale federale ha invitato B.________ ad esprimersi in merito al citato scritto del 16 aprile 2026 dell'Ufficio dei fallimenti e alla sua facoltà di rappresentare la società A.________ SA in liquidazione nella presente procedura ricorsuale. Con scritto datato 4 maggio 2025, B.________ ha preso posizione, ritenendo in buona sostanza necessaria la rappresentanza della società da parte sua nella presente procedura ricorsuale.

Diritto:

1.

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 I 187 consid. 1; 151 IV 98 consid. 1).

1.1. In concreto, la questione di sapere se l'amministratore unico della ricorrente aveva facoltà di rappresentarla nella presente procedura ricorsuale (cfr. art. 739 cpv. 2, art. 740 cpv. 5 CO; sentenze 7B_1095/2025 del 2 marzo 2026 consid. 3; 7B_398/2025 del 28 luglio 2025 consid. 4) può rimanere indecisa, visto l'esito del ricorso.

1.2.

1.2.1. L'art. 81 cpv. 1 LTF riconosce il diritto a interporre un ricorso in materia penale a chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b).

1.2.2. In virtù dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, è in particolare legittimato l'accusatore privato, ossia il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP).

L'accusatore privato è legittimato a interporre un ricorso in materia penale tuttavia solo se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF). Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1).

1.2.3. Qualora il ricorso è rivolto contro un decreto di non luogo a procedere o di abbandono, l'accusatore privato deve indicare nella procedura dinanzi al Tribunale federale i motivi per i quali e in che misura la decisione impugnata può influire sul giudizio di una sua concreta pretesa civile (DTF 141 IV 1 E. 1.1; sentenze 7B_209/2025 del 4 marzo 2026 consid. 1.1.2; 7B_794/2025 del 12 novembre 2025 consid. 2.3; 7B_123/2024 del 25 settembre 2025 consid. 1.3.3).

Il Tribunale federale pone esigenze severe alla motivazione della legittimazione. Esso vaglia d'ufficio e con piena cognizione l'adempimento delle condizioni di ammissibilità di un ricorso, senza tuttavia procedere a un esame approfondito nel merito. Nel ricorso deve pertanto essere indicato in maniera concisa in che misura le condizioni di ammissibilità dello stesso siano adempiute (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenza 7B_794/2025 del 12 novembre 2025 consid. 2.3 e rinvii). A tal fine, non è sufficiente che l'accusatore privato si limiti ad affermare di essere stato colpito dal reato in questione; egli deve invece sostanziare in maniera precisa l'adempimento delle condizioni per avanzare la sua pretesa, segnatamente indicando e nella misura del possibile quantificando il danno subito (sentenze 7B_209/2025 del 4 marzo 2026 consid. 1.1.2; 7B_259/2025 del 30 gennaio 2026 consid. 1.2.4; 7B_794/2025 del 12 novembre 2025 consid. 2.3 e rinvii).

1.2.4. Nel caso in cui il ricorso non dovesse adempiere le esposte esigenze di motivazione, un esame nel merito è possibile unicamente qualora l'influenza della decisione impugnata sulla decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1; 137 IV 246 consid. 1.3.1). Questo può essere il caso quando il reato ha direttamente causato un danno all'integrità fisica, psichica o sessuale di una gravità tale da giustificare chiaramente il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione del torto morale (sentenze 7B_830/2025 del 12 febbraio 2026 consid. 1.2; 7B_152/2025 del 4 dicembre 2025 consid. 1.2.1 e rinvii).

1.3. La ricorrente adduce che la condotta denunciata le avrebbe cagionato rispettivamente potrebbe cagionarle un danno patrimoniale legato a "costi direttamente imputabili alle procedure esecutive parallele/duplicate" (spese amministrative, interessi, oneri bancari, costi di gestione e interventi urgenti), "danni da turbamento dell'attività economica e reputazione commerciale verificabili/quantificabili" e "altre voci di danno direttamente connesse al fatto".

Con tale argomentazione generica, la ricorrente non spiega né sostanzia con una motivazione conforme alle esposte esigenze l'eventuale danno che avrebbe subito a causa dei reati oggetto della denuncia e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul giudizio sulle pretese risarcitorie prospettate. L'assenza di una motivazione sufficiente sulle pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF.

2.

2.1. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente è abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non le permette tuttavia di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii).

2.2. Risultano pertanto d'acchito inammissibili le censure ricorsuali concernenti un'applicazione errata degli art. 309-310 CPP e la violazione del principio "in dubio pro duriore", trattandosi di questioni strettamente connesse con il giudizio di merito che la ricorrente non è legittimata a contestare in questa sede.

2.3.

2.3.1. La ricorrente censura una violazione del suo diritto a una decisione motivata (art. 29 cpv. 2 Cost.).

2.3.2. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze di motivazione troppo severe all'obbligo di motivazione. L'autorità giudicante è tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni singola asserzione delle parti. Essa ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 150 V 474 consid. 4.1; 150 III 1 consid. 4.5; 149 V 156 consid. 6.1 e rinvii).

2.3.3. In concreto, la sentenza impugnata adempie le esposte esigenze di motivazione, poiché la Corte cantonale ha sufficientemente spiegato le ragioni per cui ha confermato il decreto di non luogo a procedere. I motivi alla base di tale conferma sono chiaramente indicati nel giudizio impugnato, in modo tale da permettere alla ricorrente di contestarlo in questa sede con cognizione di causa. La censura ricorsuale risulta pertanto infondata.

3.

Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e andrebbero quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF). Viste le particolarità del caso, si rinuncia tuttavia eccezionalmente a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

La domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso è priva d'oggetto.

3.

Non si prelevano spese giudiziarie.

4.

Comunicazione alle parti, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio dei fallimenti del Basso Vallese.

Losanna, 27 maggio 2026

In nome della II Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Abrecht

Il Cancelliere: Caprara