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7B_1337/2024

Ordine di rilevamento, prelievo e analisi DNA (ritiro del

Bundesgericht · 2025-01-14 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 14 gennaio 2025

In nome della II Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Abrecht

Il Cancelliere: Caprara

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_1337/2024

Decreto del 14 gennaio 2025

II Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Abrecht, Presidente,

Cancelliere Caprara.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Ioana Mauger,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Ordine di rilevamento, prelievo e analisi DNA

(ritiro del ricorso),

ricorso contro la sentenza emanata il 30 ottobre 2024 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (60.2024.164).

Considerando:

che con sentenza del 30 ottobre 2024 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ contro l'ordine di rilevamento, prelievo e analisi del DNA emanato nei suoi confronti dal Procuratore pubblico il 31 maggio 2024,

che A.________ ha impugnato questa sentenza con un ricorso in materia penale del 6 dicembre 2024 al Tribunale federale,

che con scritto del 13 gennaio 2025 il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il suo ricorso,

che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate,

che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF),

che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie,

per questi motivi, il Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 14 gennaio 2025

In nome della II Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Abrecht

Il Cancelliere: Caprara