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7B.175/2006

Bundesgericht · 2006-10-10 · Italiano CH
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realizzazione di un pegno/domanda di annullamento delle procedure esecutive | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Lo Stato del Cantone Ticino procede nei confronti di A.________ con tre esecuzioni in via di pignoramento, che sono giunte allo stadio della comunicazione della domanda di realizzazione.

E. 2 Con sentenza del 28 agosto 2006 (notificata il 13 settembre 2006) la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto due ricorsi con cui l'escussa ha chiesto l'annullamento delle procedure esecutive. Il giudizio cantonale rileva che, negando la fondatezza delle pretese poste in esecuzione, l'escussa si era prevalsa di una questione di merito che esula dalla competenza dell'autorità di vigilanza e che avrebbe invece dovuto essere fatta valere in sede giudiziaria.

E. 3 A.________ è insorta contro la summenzionata decisione con scritto del 20 settembre 2006 che l'autorità di vigilanza ha trasmesso il 3 ottobre 2006 al Tribunale federale. Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

E. 4 Giusta l'art. 19 cpv. 1 LEF la decisione dell'autorità di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro dieci giorni dalla notificazione. L'atto ricorsuale, con una motivazione conforme alle esigenze legali, dev'essere depositato entro il predetto termine previsto dalla legge: uno scritto complementare presentato dopo lo scadere del termine di ricorso non può essere preso in considerazione (DTF 126 III 30 consid. 1b).

E. 5 In virtù dell'art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione. In concreto le 17 pagine - scritte fitte con un carattere minuscolo - inoltrate dalla ricorrente non soddisfano i requisiti posti dalla summenzionata norma. La ricorrente, che si dilunga a inveire contro i giuristi e a narrare pretese ingiustizie subite da organi statali, ha infatti omesso sia di indicare le modificazioni della decisione impugnata proposte sia di formulare censure riferite alla motivazione della sentenza cantonale.

E. 6 Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Non si preleva tassa di giustizia, ma si attira l'attenzione della ricorrente sul fatto che la parte che agisce in modo temerario o in malafede può essere condannata a una multa fino a fr. 1500.--, nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 1 LEF). Per questi motivi, la Camera pronuncia:

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Comunicazione alla ricorrente, allo Stato del Canton Ticino, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 10 ottobre 2006
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Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 10.10.2006 7B.175/2006 Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 10.10.2006 7B.175/2006 Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 10.10.2006 7B.175/2006

realizzazione di un pegno/domanda di annullamento delle procedure esecutive | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.175/2006 /biz Sentenza del 10 ottobre 2006 Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Composizione Giudici federali Hohl, presidente, Meyer, Marazzi, cancelliere Piatti. Parti A.________, ricorrente, contro Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. Oggetto esecuzione in via di pignoramento, ricorso LEF contro la decisione emanata il 28 agosto 2006 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Lo Stato del Cantone Ticino procede nei confronti di A.________ con tre esecuzioni in via di pignoramento, che sono giunte allo stadio della comunicazione della domanda di realizzazione. 2. Con sentenza del 28 agosto 2006 (notificata il 13 settembre 2006) la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto due ricorsi con cui l'escussa ha chiesto l'annullamento delle procedure esecutive. Il giudizio cantonale rileva che, negando la fondatezza delle pretese poste in esecuzione, l'escussa si era prevalsa di una questione di merito che esula dalla competenza dell'autorità di vigilanza e che avrebbe invece dovuto essere fatta valere in sede giudiziaria. 3. A.________ è insorta contro la summenzionata decisione con scritto del 20 settembre 2006 che l'autorità di vigilanza ha trasmesso il 3 ottobre 2006 al Tribunale federale. Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 4. Giusta l'art. 19 cpv. 1 LEF la decisione dell'autorità di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro dieci giorni dalla notificazione. L'atto ricorsuale, con una motivazione conforme alle esigenze legali, dev'essere depositato entro il predetto termine previsto dalla legge: uno scritto complementare presentato dopo lo scadere del termine di ricorso non può essere preso in considerazione (DTF 126 III 30 consid. 1b). 5. In virtù dell'art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione. In concreto le 17 pagine - scritte fitte con un carattere minuscolo - inoltrate dalla ricorrente non soddisfano i requisiti posti dalla summenzionata norma. La ricorrente, che si dilunga a inveire contro i giuristi e a narrare pretese ingiustizie subite da organi statali, ha infatti omesso sia di indicare le modificazioni della decisione impugnata proposte sia di formulare censure riferite alla motivazione della sentenza cantonale. 6. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Non si preleva tassa di giustizia, ma si attira l'attenzione della ricorrente sul fatto che la parte che agisce in modo temerario o in malafede può essere condannata a una multa fino a fr. 1500.--, nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 1 LEF). Per questi motivi, la Camera pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Comunicazione alla ricorrente, allo Stato del Canton Ticino, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 10 ottobre 2006 In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale svizzero La presidente: Il cancelliere: