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7B.106/2002

Bundesgericht · 2002-06-14 · Italiano CH
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Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Nell'ambito dell'esecuzione promossa dalla I.________ S.A. nei confronti di F.________, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio ha notificato all'escusso il 6 febbraio 2002 la comminatoria di fallimento del 16 gennaio 2002.

E. 2 Il 19 aprile 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile, poiché tardivo, un ricorso del debitore. In via abbondanziale, i giudici cantonali rilevano che l'escusso si è limitato ad allegare inammissibilmente questioni di merito inerenti alla mancata commissione dei lavori, che hanno portato all'emissione della fattura per il cui incasso la creditrice procede.

E. 3 Con scritto del 29 maggio 2002 (data del timbro postale) F.________ comunica la sua intenzione di ricorrere conformemente all'art. 19 LEF, ribadisce di non aver ordinato alcun lavoro e indica di ritenere di non dover pagare la relativa fattura. Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.

E. 4 Giusta l'art. 19 cpv. 1 LEF la decisione dell'autorità - superiore - di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro dieci giorni dalla notificazione per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento. In concreto la decisione dell'autorità di vigilanza è stata notificata al ricorrente tramite polizia il 17 maggio 2002. Il termine ricorsuale di dieci giorni previsto dal predetto articolo è quindi scaduto lunedì 27 maggio 2002. Il gravame, consegnato alla posta il 29 maggio 2002, è pertanto tardivo e dev'essere dichiarato inammissibile. A titolo abbondanziale si può ancora aggiungere che l'impugnativa si rivela pure irricevibile per il mancato adempimento dei requisiti previsti dall'art. 79 cpv. 1 OG . Questa norma prescrive infatti che l'atto ricorsuale deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto da questa violate e in che consiste la violazione.

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Comunicazione al ricorrente, alla rappresentante della controparte, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 14 giugno 2002 MDE
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Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 14.06.2002 7B.106/2002 Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 14.06.2002 7B.106/2002 Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 14.06.2002 7B.106/2002

Diritto delle esecuzioni e del fallimento

[AZA 0/2] 7B.106/2002 CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI **************************************** 14 giugno 2002 Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente, Escher e Meyer. Cancelliere: Piatti. _________ Visto il ricorso del 29 maggio 2002 (data del timbro postale) presentato da F.________, contro la sentenza emanata il 19 aprile 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone il ricorrente alla I.________ S.A., rappresentata dalla Fiduciaria Incamm S.A., Chiasso, e all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, in materia di comminatoria di fallimento; Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1.- Nell'ambito dell'esecuzione promossa dalla I.________ S.A. nei confronti di F.________, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio ha notificato all'escusso il 6 febbraio 2002 la comminatoria di fallimento del 16 gennaio 2002. 2.- Il 19 aprile 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile, poiché tardivo, un ricorso del debitore. In via abbondanziale, i giudici cantonali rilevano che l'escusso si è limitato ad allegare inammissibilmente questioni di merito inerenti alla mancata commissione dei lavori, che hanno portato all'emissione della fattura per il cui incasso la creditrice procede. 3.- Con scritto del 29 maggio 2002 (data del timbro postale) F.________ comunica la sua intenzione di ricorrere conformemente all'art. 19 LEF, ribadisce di non aver ordinato alcun lavoro e indica di ritenere di non dover pagare la relativa fattura. Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti. 4.- Giusta l'art. 19 cpv. 1 LEF la decisione dell'autorità - superiore - di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro dieci giorni dalla notificazione per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento. In concreto la decisione dell'autorità di vigilanza è stata notificata al ricorrente tramite polizia il 17 maggio 2002. Il termine ricorsuale di dieci giorni previsto dal predetto articolo è quindi scaduto lunedì 27 maggio 2002. Il gravame, consegnato alla posta il 29 maggio 2002, è pertanto tardivo e dev'essere dichiarato inammissibile. A titolo abbondanziale si può ancora aggiungere che l'impugnativa si rivela pure irricevibile per il mancato adempimento dei requisiti previsti dall'art. 79 cpv. 1 OG . Questa norma prescrive infatti che l'atto ricorsuale deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto da questa violate e in che consiste la violazione. Per questi motivi la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia :

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Comunicazione al ricorrente, alla rappresentante della controparte, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 14 giugno 2002 MDE In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: La :Presidente, Il Cancelliere,