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6S.500/2001

della giurisprudenza citata nel gravame (sentenza 6S.596/2000 del 22 febbraio 2001, consid. 3b), non sono stati accertati elementi di fatto atti a fare temere che la separazione da sua figlia lo colpirebbe in modo così grave e particolare da dover influire sulla commisurazione della pena (DTF 102 IV 231 consid. 3ab inizio).

Bundesgericht · 2001-07-03 · Italiano CH
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Sachverhalt

Il 26 settembre 2000 A.________, veniva posto

in stato di accusa per violenza carnale, sequestro di per-

sona e rapimento. Era accusato di avere costretto, la notte

tra il 28 e 29 marzo 2000, la cittadina brasiliana

B.________ a subire con minaccia, violenza e pressioni psi-

cologiche la congiunzione carnale nel di lui appartamento,

tenendola sotto chiave e sotto tiro di una pistola giocat-

tolo fino a quando, alle ore 9.45 dell'indomani, si calava

da un balconcino e trovava rifugio nell'appartamento sotto-

stante.

B.- Il 30 novembre 2000 la Corte delle assise cri-

minali, riunita a Bellinzona, riconosceva A.________ colpe-

vole di sequestro di persona per avere tenuto rinchiusa nel

proprio appartamento, sotto la minaccia di una pistola

giocattolo, B.________ dalle ore 7.00 alle ore 9.45 di

mercoledì 29 marzo 2000; lo proscioglieva dell'accusa di

violenza carnale e rapimento per i fatti che precedevano le

ore 7.00 di quel giorno, e lo condannava, computato il

carcere preventivo sofferto, a 18 mesi di reclusione nonché

all'espulsione dal territorio svizzero per una durata di 5

anni, sospesa con un periodo di prova di 2 anni, nonché al

versamento a B.________ di fr. 5'000.-- per torto morale,

di fr. 184.-- per danni materiali - con rinvio dell'inte-

ressata al foro civile per la quantificazione di ulteriori

pretese civili - e di fr. 6'000.-- per ripetibili.

C.- Il 3 luglio 2001 la Corte di cassazione e di

revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino

(CCRP) accoglieva parzialmente il ricorso di A.________ e

riformava la sentenza impugnata nel senso che la pena

inflittagli veniva ridotta a 6 mesi di detenzione.

D.- Con tempestivo ricorso per cassazione,

A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale contro

la sentenza della CCRP e ne postula l'annullamento, con

protesta di tasse e ripetibili.

E.- Non sono state chieste osservazioni sul ricor-

so.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e

con libero potere l'ammissibilità del rimedio esperito,

senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti

delle parti o dalle loro conclusioni ( DTF 127 III 41 con-

sid. 2a; 126 I 81 consid. 1; 125 I 253 consid. 1a e rinvii,

458 consid. 1).

b) Il ricorso per cassazione può essere fondato

unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269

cpv. 1 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce-

dura penale [PP; RS 312.0]; v. anche Martin Schubarth,

Nichtigkeitbeschwerde 2001 [Nichtigkeitbeschwerde], Berna

2001, n. 149 e segg.). La Corte di cassazione penale del

Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto

dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 seconda e terza

proposizione PP). La motivazione del ricorso non deve cri-

ticare tali accertamenti né proporre eccezioni e impugna-

zioni nuove ( art. 273 cpv. 1 lett. b PP ).

Il gravame, presentato dall'accusato, la cui legit-

timazione è pacifica ( art. 270 cpv. 1 lett. a PP ; Schubarth

[Nichtigkeitbeschwerde], op. cit., n. 81 e segg.), nel pie-

no rispetto dei requisiti formali ( art. 272 PP ), è ammissi-

bile.

E. 2 a) In virtù dell' art. 183 cpv. 1 CP , è puni-

bile per reato di sequestro di persona chi indebitamente

arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro

modo della sua libertà personale. Il bene giuridico protet-

to è la libertà di movimento. I presupposti sono adempiuti

se la persona è privata della libertà di andare, di venire

e di scegliere il luogo dove vuole stare. Non è necessario

che la privazione di libertà sia di lunga durata, qualche

minuto è sufficiente (Stefan Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, ad

art. 183, n. 7). Poco importa il modo in cui l'agente trat-

tiene la sua vittima (Martin Schubarth, Kommentar zum

schweizerischen Strafrecht [Kommentar], Vol. 3, Berna 1994,

ad art. 183, n. 14-20); una persona può essere sequestrata

ricorrendo alla minaccia, alla violenza, oppure sottraendo-

le ciò di cui ha bisogno per partire o ponendola in condi-

zioni tali da impedirle comprensibilmente di andarsene

(Bernard Corboz, Les principales infractions, Berna 1999,

Vol. II, ad art. 183, n. 5-9/14-15 e rinvii; Günter Stra-

tenwerth, Straftaten gegen Individualinteressen, BT I,

Berna 1995, 5a ed., n. 26, pag. 117).

b) È accertato in modo insindacabile (art. 277bis

cpv. 1 e 273 cpv. 1 lett. b PP) che verso le ore 7.00 del

mattino del 29 novembre 2000, dopo aver avuto rapporti

sessuali con il ricorrente, la resistente, dicendo di vole-

re prendere dal portafoglio di quest'ultimo fr. 20.-- per

pagare un taxi e rientrare a casa, prelevava in realtà fr.

230.--, ossia tutto il denaro ivi contenuto. Resosene con-

to, il ricorrente ne pretendeva la restituzione immediata.

Nasceva così un'accesa discussione. Egli chiudeva a chiave

la porta dell'appartamento per obbligare l'interessata a

restituire il maltolto, impedendole di partire. La minac-

ciava poi con una pistola giocattolo, che sembrava vera, e

ricuperava il denaro sottratto. Dopodiché, tratteneva la

vittima nell'appartamento, temporeggiando, tergiversando e

comportandosi in modo tale da gettarla in uno stato di

terrore e di angoscia così profondo da indurla a gettarsi

dal terrazzino dell'appartamento.

c) La CCRP ha ritenuto che il ricorrente, una

volta accortosi della somma sottratta e in virtù del suo

diritto di ottenerne senza indugio la restituzione ( art.

926 cpv. 2 CC e 32 CP), poteva trattenere la resistente il

tempo necessario - una ventina di minuti al massimo - alla

polizia locale per giungere sul posto. Avendola costretta a

rimanere nell'appartamento senza motivo apparente, egli si

è reso colpevole di sequestro di persona per tutto il tempo

che ha ecceduto quanto sarebbe occorso al normale interven-

to delle forze dell'ordine, ossia per più di 2 ore.

d) È d'uopo premettere che, di regola, il fermo di

una persona sospettata di aver perpetrato un reato è legit-

timo solo se si fonda su un ordine di arresto pronunciato

dalle autorità competenti. Ma non sempre è possibile emana-

re l'ordine di arresto in tempo; ragion per cui,

eccezionalmente e di fronte all'urgenza, le forze

dell'ordine ed anche i singoli cittadini possono arrestare

un indiziato (Schubarth [Kommentar], op. cit., ad art. 183,

n. 33-34). L' art. 99 del Codice di procedura penale

ticinese (CPP/TI), applicato a ragione dalla CCRP, prevede

che l'autore colto in flagrante o quasi flagrante reato può

essere arrestato da "chiunque". Il fermo da parte di un

singolo cittadino deve

avere per scopo di ovviare al pericolo di fuga del malfat-

tore per poi consegnarlo alla polizia (Schubarth [Kommen-

tar], op. cit., ad art. 183, n. 36). Nello stesso ordine di

idee s'inserisce l'incontestabile diritto dell'offeso di

trattenere l'offensore per ricuperare una cosa sottratta in

modo illecito ai sensi dei combinati disposti degli art.

926 cpv. 2 CC e 32 CP. L'esercizio di tale diritto deve

durare il meno possibile; ogni costrizione non necessaria

costituisce una privazione di libertà arbitraria anche se

giustificata all'origine (Schubarth [Kommentar], op. cit.,

ad art. 183, n. 37). Essendo accertato in modo insindaca-

bile (art. 277bis cpv. 1 e 273 cpv. 1 lett. b PP) che circa

20 minuti sarebbero occorsi alla polizia locale per giunge-

re all'appartamento e che la resistente poteva ragionevol-

mente essere presunta l'autrice del furto, il ricorrente

aveva il diritto di trattenerla solo durante quei pochi mi-

nuti; dopodiché - il denaro essendo per di più stato resti-

tuito - il sequestro litigioso non aveva più alcun fonda-

mento e, pertanto, era illecito.

e) Il ricorrente sostiene che la sua condanna per

sequestro di persona viola l' art. 183 n. 1 CP poiché, rien-

trato in possesso dell'ammanco in modo legittimo, egli non

ha più compiuto alcun atto suscettibile di ostacolare la

libertà di movimento della resistente.

f) L'argomentazione del ricorrente è manifestamen-

te contraddetta dagli accertamenti operati in sede cantona-

le da cui risulta, in modo insindacabile (art. 277bis cpv.

1 e 273 cpv. 1 lett. b PP), che egli aveva ammesso davanti

agli inquirenti di aver trattenuto la resistente anche dopo

la restituzione dell'ammanco, in particolare temporeggiando

e mettendosi a guardare la televisione. Inoltre, benché a

suo dire avesse avuto l'intenzione di riaccompagnarla a

casa verso le ore 9.30, alle ore 9.45 non lo aveva ancora

fatto. Non risulta altresì che, dopo aver riottenuto il

denaro, il ricorrente avesse aperto la porta del suo appar-

tamento o dato la chiave alla sua vittima. Contrariamente a

quanto sostenuto nell'impugnativa, la resistente non era

libera di andarsene quando e come meglio credeva: era rin-

chiusa nell'appartamento, in un palese stato di eccitazione

e di angoscia esacerbato dal comportamento ostinato del suo

carceriere, insensibile alle sue implorazioni al punto da

proporle di avere altri rapporti sessuali. Il suo sequestro

è durato fino a quando, esasperata e non potendo credere,

vista anche la presenza dell'arma, di poter partire senza

pericolo (Corboz, op. cit., n. 15 e Schubarth [Kommentar],

op. cit., ad art. 183, n. 20 e 21), si è calata dal terraz-

zino sottraendosi così, dopo più di 2 ore di prigionia,

all'imperio del ricorrente ( DTF 119 IV 216 consid. 2f).

Pertanto, condannando quest'ultimo per sequestro di persona

per il lasso di tempo che andava oltre il necessario per la

chiamata e l'arrivo della polizia locale, la CCRP non ha

violato il diritto federale.

E. 3 a) In via subordinata, il ricorrente contesta

la pena inflittagli che considera eccessiva e lesiva dell'

art. 63 CP .

b) Secondo l' art. 63 CP , il giudice commisura la

pena essenzialmente alla colpa del reo. Questa disposizione

non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi

pertinenti per la commisurazione. La giurisprudenza, a cui

si rinvia, li ha interpretati in modo diffuso (v. da ultimo

DTF 127 IV 101 consid. 2). In questa sede è sufficiente ri-

levare che il giudice di merito, più vicino ai fatti, frui-

sce di un'ampia autonomia. Il Tribunale federale interviene

solo quando egli cade nell'eccesso o nell'abuso del suo

potere di apprezzamento, ossia laddove la pena fuoriesca

dal quadro legale, sia valutata in base a elementi estranei

all' art. 63 CP o appaia eccessivamente severa o clemente

( DTF 127 IV 101 consid. 2c; 123 IV 49 consid. 2a; 122 IV

299 consid. 2a, 241 consid. 1a, 156 consid. 3b; 121 IV 193

consid. 2a, 3 consid. 1a; 120 IV 136 consid. 3a).

c) La CCRP ha ridotto, in quanto eccessivamente

severa, la pena pronunciata dai primi giudici da 1 anno e 6

mesi di reclusione a 6 mesi di detenzione. Essa ha negato

che il sequestro fosse qualificato poiché il ricorrente

aveva impugnato la pistola giocattolo solo per riavere il

denaro ed evitare che la donna "spaccasse tutto" o "facesse

casino". Ha comunque precisato che la colpa di quest'ultimo

era tutt'altro che leggera: egli aveva agito in modo tale

da profondere nella resistente, per 2 ore abbondanti, ango-

scia e terrore, fino a spingerla, a rischio della sua vita,

a calarsi dal terrazzino. A favore del reo ha ribadito che

all'origine della vicenda vi era un furto, che il fermo

della donna all'inizio era legittimo e che il sequestro di

persona non era il frutto di una fredda premeditazione ben-

sì di una situazione degenerata in un acceso diverbio. Ha

ricordato poi i precedenti penali dell'interessato, senza

tuttavia conferire loro un peso particolare, ossia la con-

danna del 5 giugno 1991 a 15 giorni di detenzione e a una

multa fr. 150.-- per furto d'uso, nonché la condanna dell'

11 febbraio 1994 a una multa di fr. 900.-- per infrazione

grave alla circolazione stradale. Ha constatato in seguito

la recidiva dovuta a una precedente condanna pronunciata il

9 ottobre 1997 a 3 anni di reclusione per ripetuta infra-

zione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti,

condanna sospesa per dare luogo al collocamento del ricor-

rente in un istituto per tossicomani in applicazione dell'

art. 44 CP ; ha ritenuto poi che l'aggravante della recidi-

va, benché non andasse sopravvalutata, giustificava per lo

meno l'aumento della pena di base di un mese. Ha infine te-

nuto conto che il ricorrente è padre di una figlia e che,

da quando è stato liberato condizionalmente il 14 marzo

1998 dall'istituto per tossicomani, non ha più commesso de-

litti sotto l'influsso di droghe ed ha sempre lavorato.

d) Il ricorrente si duole del peso eccessivo ac-

cordato alla recidiva e di un ingiustificabile duplice

computo di quest'ultima: dapprima nell'apprezzamento dei

suoi precedenti penali e in seguito come recidiva.

e) La CCRP ha considerato il carattere problemati-

co dell'aggravante della recidiva quando, come nella fatti-

specie, si riferisce ad un illecito senza relazione alcuna

con il reato successivo. Nel gravame non vengono addotte

valide ragioni per cui l'aumento della pena di base di un

mese debba essere considerato come eccessivo al punto da

costituire un abuso del potere di apprezzamento. Per quanto

concerne infine il preteso duplice computo, la critica

appare infondata poiché, come testé visto (v. supra, con-

sid. 3c in fine), la CCRP ha ponderato la condanna del 9

ottobre 1997 esclusivamente nell'ambito della recidiva.

f) Il ricorrente considera altresì la pena inflit-

tagli come manifestamente eccessiva se paragonata a quelle

irrogate in casi simili. A sostegno della sua tesi egli

cita la DTF 101 IV 402 in cui l'agente colpevole di avere

sequestrato una persona per 8 ore era stato sanzionato con

una pena di 3 mesi di detenzione, e la DTF 104 IV 170 in

cui per aver trattenuto una persona per 2 ore e mezza con

la forza, l'agente era stato condannato alla pena di 3 mesi

e 20 giorni di detenzione.

g) Secondo giurisprudenza costante, non spetta

alla Corte di cassazione del Tribunale federale vegliare

affinché le singole pene corrispondano tra di loro scrupo-

losamente; tale controllo sarebbe contrario al principio

dell'individualizzazione della pena voluta dal legislatore

( DTF 124 IV 44 consid. 2c). Quanto precede vale anche quan-

do, per dimostrare un preteso insostenibile rigore della

pena irrogata, il ricorrente invochi condanne pronunciate

in situazioni da lui ritenute analoghe alla sua (DTF 116 IV

292 consid. 2). Considerati gli innumerevoli fattori che

intervengono nella commisurazione della pena, i paragoni

con altre cause relative a circostanze di fatto diverse si

rivela per lo più infruttuoso. Non è inoltre sufficiente,

come fa il ricorrente, richiamare uno o due casi dove in

apparenza sono state pronunciate pene meno severe per dimo-

strare che la sanzione sia così severa da costituire un

abuso del potere di apprezzamento (v. DTF 120 IV 136 con-

sid. 3a). La Corte cantonale ha comunque ponderato con ri-

gore gli elementi determinanti per la commisurazione della

pena impugnata. Ma non solo. Per motivare la riduzione

dell'eccessiva sanzione pronunciata dai primi giudici si è

riferita lei stessa a precedenti giurisprudenziali. In

siffatte circostante la censura è infondata.

h) Il ricorrente sostiene infine che la CCRP non

ha tenuto sufficientemente conto delle conseguenze giuridi-

che della pena inflittagli.

i) La Corte cantonale ha esaminato in modo diffuso

l'inevitabile applicazione dell'art. 45 n. 3 cpv. 1 che

prevede il ripristino del collocamento in istituto o l'ese-

cuzione delle pene sospese per il liberato che è condannato

a una pena privativa di libertà superiore a 3 mesi per un

crimine o un delitto commessi durante il periodo di prova.

Ha espresso il suo scetticismo a proposito delle conseguen-

ze sulla risocializzazione dell'espiazione della pena resi-

dua di 32 mesi di reclusione a cui dovrà verosimilmente

sottomettersi il ricorrente; ha concluso tuttavia che la

pena litigiosa non poteva essere dimezzata per questo solo

motivo.

l) Il ragionamento della CCRP non da adito a cri-

tica. È doveroso, nell'ambito della commisurazione della

pena, evitare nella misura del possibile sanzioni che osta-

colino il reinserimento del condannato, tenendo conto tra

l'altro degli effetti della condanna sulla sua vita (DTF

127 IV 97 consid. 3; 118 IV 342 consid. 2; 119 IV 125 con-

sid. 3b). In particolare, il giudice può ridurre una pena

apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguen-

ze sull'esistenza futura del condannato appaiono eccessiva-

mente severe (Matthias Härri, Folgenberücksichtigung bei

der Strafzumessung, in: RPS 116/1998, pagg. 212-214 e in

particolare il rinvio all'art. 49 cpv. 1 dell'avamprogetto

della Commissione peritale sulla revisione delle disposi-

zioni generali del Codice penale svizzero il quale prevede

esplicitamente che, commisurando la pena, il giudice deve

ponderarne l'effetto prevedibile sull'esistenza futura

dell'agente; Hans Wiprächtiger, Strafzumessung und beding-

ter Strafvollzug - eine Herausforderung für die Strafbehör-

den, in: RPS 114/1996, pag. 440; v. anche sulla pratica dei

tribunali tedeschi Eckhard Horn, Systematischer Kommentar

zum Strafgesetzbuch, Allgemeiner Teil, 7a ed., 2001, § 46,

n. 137 e segg.). Ciò non toglie che l'elemento determinante

resta comunque la proporzione con la colpa del reo (DTF 127

IV 97 consid. 3). La CCRP - senza violare il diritto

federale - ha ritenuto che una pena di 6 mesi, per quanto

severa, è adeguata alla colpa del ricorrente. Non vi è

ragione di ridurla della metà per evitare l'espiazione

della pena sospesa al momento della condanna del 9 ottobre

1997. La soluzione potrebbe essere diversa se la sanzione

impugnata fosse vicina al limite legale di 3 mesi al di

sotto del quale non vi è luogo d'applicare l' art. 45 n. 3

cpv. 1 CP . Tale era il caso nella DTF 119 IV 125 , richia-

mata a ragione dalla Corte cantonale, ove al condannato,

che si era emendato notevolmente, era stata inflitta una

sanzione di 4 mesi di detenzione (v. anche la giurispruden-

za costante che impone di commisurare la pena tenendo con-

to, tra l'altro, del limite di 18 mesi a cui soggiace la

sospensione condizionale in virtù dell' art. 41 n. 1 CP ,

ultima in data DTF 127 IV 97 consid. 3). È inoltre accerta-

to che il ricorrente era stato formalmente avvertito delle

conseguenze di un'eventuale recidiva e, pertanto, perfetta-

mente cosciente delle conseguenze a cui si sarebbe esposto

se avesse deluso la fiducia in lui riposta. Di poco rilievo

appaiono sotto questo profilo la sua buona condotta dopo la

liberazione condizionale e il fatto che sia divenuto padre

di una bambina. Riguardo alla sua recente paternità, e con-

trariamente alla fattispecie oggetto della giurisprudenza

citata nel gravame (sentenza 6S.596/2000 del 22 febbraio

2001, consid. 3b), non sono stati accertati elementi di

fatto atti a fare temere che la separazione da sua figlia

lo colpirebbe in modo così grave e particolare da dover

influire sulla commisurazione della pena ( DTF 102 IV 231

consid. 3ab inizio).

m) Un'eventuale sospensione condizionale della pe-

na - che permetterebbe di eludere le conseguenze dell' art.

45 n. 3 cpv. 1 CP

- è infine esclusa poiché mancano i pre-

supposti oggettivi. In virtù dell' art. 41 n. 1 cpv. 2 CP la

sospensione non è ammissibile se, nei 5 anni precedenti il

reato commesso, il condannato ha scontato una pena di re-

clusione o di detenzione superiore a 3 mesi per un crimine

o un delitto intenzionale. Una privazione di libertà subita

in esecuzione di una misura ai sensi degli art. 43, 44, 91

o 100bis CP non costituisce una ragione obiettiva per nega-

re la sospensione condizionale ( DTF 113 IV 10 consid. 1c).

Pertanto, il periodo che il ricorrente ha trascorso in uno

stabilimento per tossicomani prima della sua liberazione

non è determinante. Tuttavia, secondo giurisprudenza co-

stante, nell'ambito dell' art. 41 CP il carcere preventivo è

assimilato alla pena privativa di libertà sulla quale esso

è computato ( DTF 110 IV 65 consid. 3, 109 IV 8; v. anche

Trechsel, op. cit., ad. art. 41, n. 24, 25 e 27). Nella

fattispecie è accertato che il ricorrente ha parzialmente

scontato la pena di 3 anni di reclusione pronunciata il 9

ottobre 1997 in carcere preventivo dal 13 settembre 1995 al

22 aprile 1996, ossia per più di 4 mesi. Tale durata è sta-

ta computata sulla pena prima che la sua esecuzione fosse

sospesa a favore del collocamento in un istituto per tossi-

comani. Pertanto, la sospensione condizionale è oggettiva-

mente esclusa.

n) La pena litigiosa appare dura, come lo rivela

la stessa Corte cantonale, ma non eccessiva al punto da

costituire un abuso del potere di apprezzamento del giudice

di merito. Al riguardo, come testé visto, il ricorrente non

cita alcun elemento determinante. Pertanto, il diritto

federale non è stato violato.

E. 4 Il gravame è circoscritto all'azione penale;

essendo quest'ultimo infondato, non vi è ragione di esami-

nare nel merito la condanna per quanto concerne le pretese

civili (Schubarth [Nichtigkeitbeschwerde], op. cit., n. 276

e rinvii). Le spese seguono la soccombenza ( art. 278 PP ).

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente.
  3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribuna- le d'appello e al Ministero pubblico del Cantone Ticino. Losanna, 26 febbraio 2002
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

{T 0/2}

6S.500/2001 MDE

CORTE DI CASSAZIONE PENALE

***************************************************

Seduta del 26 febbraio 2002

Composizione della Corte: giudici federali Schubarth, pre-

sidente della Corte, Wiprächtiger, Kolly, Karlen e Ramelli,

supplente.

Cancelliera: Bino.

_______

Visto il ricorso per cassazione proposto il 22 luglio 2001

da A.________, patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni, Bel-

linzona, contro la sentenza del 3 luglio 2001 emanata dalla

Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale

d'appello del Cantone Ticino nell'ambito del procedimento

penale aperto nei suoi confronti per violenza carnale,

sequestro di persona e rapimento;

R i t e n u t o i n f a t t o :

A.- Il 26 settembre 2000 A.________, veniva posto

in stato di accusa per violenza carnale, sequestro di per-

sona e rapimento. Era accusato di avere costretto, la notte

tra il 28 e 29 marzo 2000, la cittadina brasiliana

B.________ a subire con minaccia, violenza e pressioni psi-

cologiche la congiunzione carnale nel di lui appartamento,

tenendola sotto chiave e sotto tiro di una pistola giocat-

tolo fino a quando, alle ore 9.45 dell'indomani, si calava

da un balconcino e trovava rifugio nell'appartamento sotto-

stante.

B.- Il 30 novembre 2000 la Corte delle assise cri-

minali, riunita a Bellinzona, riconosceva A.________ colpe-

vole di sequestro di persona per avere tenuto rinchiusa nel

proprio appartamento, sotto la minaccia di una pistola

giocattolo, B.________ dalle ore 7.00 alle ore 9.45 di

mercoledì 29 marzo 2000; lo proscioglieva dell'accusa di

violenza carnale e rapimento per i fatti che precedevano le

ore 7.00 di quel giorno, e lo condannava, computato il

carcere preventivo sofferto, a 18 mesi di reclusione nonché

all'espulsione dal territorio svizzero per una durata di 5

anni, sospesa con un periodo di prova di 2 anni, nonché al

versamento a B.________ di fr. 5'000.-- per torto morale,

di fr. 184.-- per danni materiali - con rinvio dell'inte-

ressata al foro civile per la quantificazione di ulteriori

pretese civili - e di fr. 6'000.-- per ripetibili.

C.- Il 3 luglio 2001 la Corte di cassazione e di

revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino

(CCRP) accoglieva parzialmente il ricorso di A.________ e

riformava la sentenza impugnata nel senso che la pena

inflittagli veniva ridotta a 6 mesi di detenzione.

D.- Con tempestivo ricorso per cassazione,

A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale contro

la sentenza della CCRP e ne postula l'annullamento, con

protesta di tasse e ripetibili.

E.- Non sono state chieste osservazioni sul ricor-

so.

Considerando in diritto :

1.- a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e

con libero potere l'ammissibilità del rimedio esperito,

senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti

delle parti o dalle loro conclusioni ( DTF 127 III 41 con-

sid. 2a; 126 I 81 consid. 1; 125 I 253 consid. 1a e rinvii,

458 consid. 1).

b) Il ricorso per cassazione può essere fondato

unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269

cpv. 1 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce-

dura penale [PP; RS 312.0]; v. anche Martin Schubarth,

Nichtigkeitbeschwerde 2001 [Nichtigkeitbeschwerde], Berna

2001, n. 149 e segg.). La Corte di cassazione penale del

Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto

dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 seconda e terza

proposizione PP). La motivazione del ricorso non deve cri-

ticare tali accertamenti né proporre eccezioni e impugna-

zioni nuove ( art. 273 cpv. 1 lett. b PP ).

Il gravame, presentato dall'accusato, la cui legit-

timazione è pacifica ( art. 270 cpv. 1 lett. a PP ; Schubarth

[Nichtigkeitbeschwerde], op. cit., n. 81 e segg.), nel pie-

no rispetto dei requisiti formali ( art. 272 PP ), è ammissi-

bile.

2.- a) In virtù dell' art. 183 cpv. 1 CP , è puni-

bile per reato di sequestro di persona chi indebitamente

arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro

modo della sua libertà personale. Il bene giuridico protet-

to è la libertà di movimento. I presupposti sono adempiuti

se la persona è privata della libertà di andare, di venire

e di scegliere il luogo dove vuole stare. Non è necessario

che la privazione di libertà sia di lunga durata, qualche

minuto è sufficiente (Stefan Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, ad

art. 183, n. 7). Poco importa il modo in cui l'agente trat-

tiene la sua vittima (Martin Schubarth, Kommentar zum

schweizerischen Strafrecht [Kommentar], Vol. 3, Berna 1994,

ad art. 183, n. 14-20); una persona può essere sequestrata

ricorrendo alla minaccia, alla violenza, oppure sottraendo-

le ciò di cui ha bisogno per partire o ponendola in condi-

zioni tali da impedirle comprensibilmente di andarsene

(Bernard Corboz, Les principales infractions, Berna 1999,

Vol. II, ad art. 183, n. 5-9/14-15 e rinvii; Günter Stra-

tenwerth, Straftaten gegen Individualinteressen, BT I,

Berna 1995, 5a ed., n. 26, pag. 117).

b) È accertato in modo insindacabile (art. 277bis

cpv. 1 e 273 cpv. 1 lett. b PP) che verso le ore 7.00 del

mattino del 29 novembre 2000, dopo aver avuto rapporti

sessuali con il ricorrente, la resistente, dicendo di vole-

re prendere dal portafoglio di quest'ultimo fr. 20.-- per

pagare un taxi e rientrare a casa, prelevava in realtà fr.

230.--, ossia tutto il denaro ivi contenuto. Resosene con-

to, il ricorrente ne pretendeva la restituzione immediata.

Nasceva così un'accesa discussione. Egli chiudeva a chiave

la porta dell'appartamento per obbligare l'interessata a

restituire il maltolto, impedendole di partire. La minac-

ciava poi con una pistola giocattolo, che sembrava vera, e

ricuperava il denaro sottratto. Dopodiché, tratteneva la

vittima nell'appartamento, temporeggiando, tergiversando e

comportandosi in modo tale da gettarla in uno stato di

terrore e di angoscia così profondo da indurla a gettarsi

dal terrazzino dell'appartamento.

c) La CCRP ha ritenuto che il ricorrente, una

volta accortosi della somma sottratta e in virtù del suo

diritto di ottenerne senza indugio la restituzione ( art.

926 cpv. 2 CC e 32 CP), poteva trattenere la resistente il

tempo necessario - una ventina di minuti al massimo - alla

polizia locale per giungere sul posto. Avendola costretta a

rimanere nell'appartamento senza motivo apparente, egli si

è reso colpevole di sequestro di persona per tutto il tempo

che ha ecceduto quanto sarebbe occorso al normale interven-

to delle forze dell'ordine, ossia per più di 2 ore.

d) È d'uopo premettere che, di regola, il fermo di

una persona sospettata di aver perpetrato un reato è legit-

timo solo se si fonda su un ordine di arresto pronunciato

dalle autorità competenti. Ma non sempre è possibile emana-

re l'ordine di arresto in tempo; ragion per cui,

eccezionalmente e di fronte all'urgenza, le forze

dell'ordine ed anche i singoli cittadini possono arrestare

un indiziato (Schubarth [Kommentar], op. cit., ad art. 183,

n. 33-34). L' art. 99 del Codice di procedura penale

ticinese (CPP/TI), applicato a ragione dalla CCRP, prevede

che l'autore colto in flagrante o quasi flagrante reato può

essere arrestato da "chiunque". Il fermo da parte di un

singolo cittadino deve

avere per scopo di ovviare al pericolo di fuga del malfat-

tore per poi consegnarlo alla polizia (Schubarth [Kommen-

tar], op. cit., ad art. 183, n. 36). Nello stesso ordine di

idee s'inserisce l'incontestabile diritto dell'offeso di

trattenere l'offensore per ricuperare una cosa sottratta in

modo illecito ai sensi dei combinati disposti degli art.

926 cpv. 2 CC e 32 CP. L'esercizio di tale diritto deve

durare il meno possibile; ogni costrizione non necessaria

costituisce una privazione di libertà arbitraria anche se

giustificata all'origine (Schubarth [Kommentar], op. cit.,

ad art. 183, n. 37). Essendo accertato in modo insindaca-

bile (art. 277bis cpv. 1 e 273 cpv. 1 lett. b PP) che circa

20 minuti sarebbero occorsi alla polizia locale per giunge-

re all'appartamento e che la resistente poteva ragionevol-

mente essere presunta l'autrice del furto, il ricorrente

aveva il diritto di trattenerla solo durante quei pochi mi-

nuti; dopodiché - il denaro essendo per di più stato resti-

tuito - il sequestro litigioso non aveva più alcun fonda-

mento e, pertanto, era illecito.

e) Il ricorrente sostiene che la sua condanna per

sequestro di persona viola l' art. 183 n. 1 CP poiché, rien-

trato in possesso dell'ammanco in modo legittimo, egli non

ha più compiuto alcun atto suscettibile di ostacolare la

libertà di movimento della resistente.

f) L'argomentazione del ricorrente è manifestamen-

te contraddetta dagli accertamenti operati in sede cantona-

le da cui risulta, in modo insindacabile (art. 277bis cpv.

1 e 273 cpv. 1 lett. b PP), che egli aveva ammesso davanti

agli inquirenti di aver trattenuto la resistente anche dopo

la restituzione dell'ammanco, in particolare temporeggiando

e mettendosi a guardare la televisione. Inoltre, benché a

suo dire avesse avuto l'intenzione di riaccompagnarla a

casa verso le ore 9.30, alle ore 9.45 non lo aveva ancora

fatto. Non risulta altresì che, dopo aver riottenuto il

denaro, il ricorrente avesse aperto la porta del suo appar-

tamento o dato la chiave alla sua vittima. Contrariamente a

quanto sostenuto nell'impugnativa, la resistente non era

libera di andarsene quando e come meglio credeva: era rin-

chiusa nell'appartamento, in un palese stato di eccitazione

e di angoscia esacerbato dal comportamento ostinato del suo

carceriere, insensibile alle sue implorazioni al punto da

proporle di avere altri rapporti sessuali. Il suo sequestro

è durato fino a quando, esasperata e non potendo credere,

vista anche la presenza dell'arma, di poter partire senza

pericolo (Corboz, op. cit., n. 15 e Schubarth [Kommentar],

op. cit., ad art. 183, n. 20 e 21), si è calata dal terraz-

zino sottraendosi così, dopo più di 2 ore di prigionia,

all'imperio del ricorrente ( DTF 119 IV 216 consid. 2f).

Pertanto, condannando quest'ultimo per sequestro di persona

per il lasso di tempo che andava oltre il necessario per la

chiamata e l'arrivo della polizia locale, la CCRP non ha

violato il diritto federale.

3.- a) In via subordinata, il ricorrente contesta

la pena inflittagli che considera eccessiva e lesiva dell'

art. 63 CP .

b) Secondo l' art. 63 CP , il giudice commisura la

pena essenzialmente alla colpa del reo. Questa disposizione

non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi

pertinenti per la commisurazione. La giurisprudenza, a cui

si rinvia, li ha interpretati in modo diffuso (v. da ultimo

DTF 127 IV 101 consid. 2). In questa sede è sufficiente ri-

levare che il giudice di merito, più vicino ai fatti, frui-

sce di un'ampia autonomia. Il Tribunale federale interviene

solo quando egli cade nell'eccesso o nell'abuso del suo

potere di apprezzamento, ossia laddove la pena fuoriesca

dal quadro legale, sia valutata in base a elementi estranei

all' art. 63 CP o appaia eccessivamente severa o clemente

( DTF 127 IV 101 consid. 2c; 123 IV 49 consid. 2a; 122 IV

299 consid. 2a, 241 consid. 1a, 156 consid. 3b; 121 IV 193

consid. 2a, 3 consid. 1a; 120 IV 136 consid. 3a).

c) La CCRP ha ridotto, in quanto eccessivamente

severa, la pena pronunciata dai primi giudici da 1 anno e 6

mesi di reclusione a 6 mesi di detenzione. Essa ha negato

che il sequestro fosse qualificato poiché il ricorrente

aveva impugnato la pistola giocattolo solo per riavere il

denaro ed evitare che la donna "spaccasse tutto" o "facesse

casino". Ha comunque precisato che la colpa di quest'ultimo

era tutt'altro che leggera: egli aveva agito in modo tale

da profondere nella resistente, per 2 ore abbondanti, ango-

scia e terrore, fino a spingerla, a rischio della sua vita,

a calarsi dal terrazzino. A favore del reo ha ribadito che

all'origine della vicenda vi era un furto, che il fermo

della donna all'inizio era legittimo e che il sequestro di

persona non era il frutto di una fredda premeditazione ben-

sì di una situazione degenerata in un acceso diverbio. Ha

ricordato poi i precedenti penali dell'interessato, senza

tuttavia conferire loro un peso particolare, ossia la con-

danna del 5 giugno 1991 a 15 giorni di detenzione e a una

multa fr. 150.-- per furto d'uso, nonché la condanna dell'

11 febbraio 1994 a una multa di fr. 900.-- per infrazione

grave alla circolazione stradale. Ha constatato in seguito

la recidiva dovuta a una precedente condanna pronunciata il

9 ottobre 1997 a 3 anni di reclusione per ripetuta infra-

zione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti,

condanna sospesa per dare luogo al collocamento del ricor-

rente in un istituto per tossicomani in applicazione dell'

art. 44 CP ; ha ritenuto poi che l'aggravante della recidi-

va, benché non andasse sopravvalutata, giustificava per lo

meno l'aumento della pena di base di un mese. Ha infine te-

nuto conto che il ricorrente è padre di una figlia e che,

da quando è stato liberato condizionalmente il 14 marzo

1998 dall'istituto per tossicomani, non ha più commesso de-

litti sotto l'influsso di droghe ed ha sempre lavorato.

d) Il ricorrente si duole del peso eccessivo ac-

cordato alla recidiva e di un ingiustificabile duplice

computo di quest'ultima: dapprima nell'apprezzamento dei

suoi precedenti penali e in seguito come recidiva.

e) La CCRP ha considerato il carattere problemati-

co dell'aggravante della recidiva quando, come nella fatti-

specie, si riferisce ad un illecito senza relazione alcuna

con il reato successivo. Nel gravame non vengono addotte

valide ragioni per cui l'aumento della pena di base di un

mese debba essere considerato come eccessivo al punto da

costituire un abuso del potere di apprezzamento. Per quanto

concerne infine il preteso duplice computo, la critica

appare infondata poiché, come testé visto (v. supra, con-

sid. 3c in fine), la CCRP ha ponderato la condanna del 9

ottobre 1997 esclusivamente nell'ambito della recidiva.

f) Il ricorrente considera altresì la pena inflit-

tagli come manifestamente eccessiva se paragonata a quelle

irrogate in casi simili. A sostegno della sua tesi egli

cita la DTF 101 IV 402 in cui l'agente colpevole di avere

sequestrato una persona per 8 ore era stato sanzionato con

una pena di 3 mesi di detenzione, e la DTF 104 IV 170 in

cui per aver trattenuto una persona per 2 ore e mezza con

la forza, l'agente era stato condannato alla pena di 3 mesi

e 20 giorni di detenzione.

g) Secondo giurisprudenza costante, non spetta

alla Corte di cassazione del Tribunale federale vegliare

affinché le singole pene corrispondano tra di loro scrupo-

losamente; tale controllo sarebbe contrario al principio

dell'individualizzazione della pena voluta dal legislatore

( DTF 124 IV 44 consid. 2c). Quanto precede vale anche quan-

do, per dimostrare un preteso insostenibile rigore della

pena irrogata, il ricorrente invochi condanne pronunciate

in situazioni da lui ritenute analoghe alla sua (DTF 116 IV

292 consid. 2). Considerati gli innumerevoli fattori che

intervengono nella commisurazione della pena, i paragoni

con altre cause relative a circostanze di fatto diverse si

rivela per lo più infruttuoso. Non è inoltre sufficiente,

come fa il ricorrente, richiamare uno o due casi dove in

apparenza sono state pronunciate pene meno severe per dimo-

strare che la sanzione sia così severa da costituire un

abuso del potere di apprezzamento (v. DTF 120 IV 136 con-

sid. 3a). La Corte cantonale ha comunque ponderato con ri-

gore gli elementi determinanti per la commisurazione della

pena impugnata. Ma non solo. Per motivare la riduzione

dell'eccessiva sanzione pronunciata dai primi giudici si è

riferita lei stessa a precedenti giurisprudenziali. In

siffatte circostante la censura è infondata.

h) Il ricorrente sostiene infine che la CCRP non

ha tenuto sufficientemente conto delle conseguenze giuridi-

che della pena inflittagli.

i) La Corte cantonale ha esaminato in modo diffuso

l'inevitabile applicazione dell'art. 45 n. 3 cpv. 1 che

prevede il ripristino del collocamento in istituto o l'ese-

cuzione delle pene sospese per il liberato che è condannato

a una pena privativa di libertà superiore a 3 mesi per un

crimine o un delitto commessi durante il periodo di prova.

Ha espresso il suo scetticismo a proposito delle conseguen-

ze sulla risocializzazione dell'espiazione della pena resi-

dua di 32 mesi di reclusione a cui dovrà verosimilmente

sottomettersi il ricorrente; ha concluso tuttavia che la

pena litigiosa non poteva essere dimezzata per questo solo

motivo.

l) Il ragionamento della CCRP non da adito a cri-

tica. È doveroso, nell'ambito della commisurazione della

pena, evitare nella misura del possibile sanzioni che osta-

colino il reinserimento del condannato, tenendo conto tra

l'altro degli effetti della condanna sulla sua vita (DTF

127 IV 97 consid. 3; 118 IV 342 consid. 2; 119 IV 125 con-

sid. 3b). In particolare, il giudice può ridurre una pena

apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguen-

ze sull'esistenza futura del condannato appaiono eccessiva-

mente severe (Matthias Härri, Folgenberücksichtigung bei

der Strafzumessung, in: RPS 116/1998, pagg. 212-214 e in

particolare il rinvio all'art. 49 cpv. 1 dell'avamprogetto

della Commissione peritale sulla revisione delle disposi-

zioni generali del Codice penale svizzero il quale prevede

esplicitamente che, commisurando la pena, il giudice deve

ponderarne l'effetto prevedibile sull'esistenza futura

dell'agente; Hans Wiprächtiger, Strafzumessung und beding-

ter Strafvollzug - eine Herausforderung für die Strafbehör-

den, in: RPS 114/1996, pag. 440; v. anche sulla pratica dei

tribunali tedeschi Eckhard Horn, Systematischer Kommentar

zum Strafgesetzbuch, Allgemeiner Teil, 7a ed., 2001, § 46,

n. 137 e segg.). Ciò non toglie che l'elemento determinante

resta comunque la proporzione con la colpa del reo (DTF 127

IV 97 consid. 3). La CCRP - senza violare il diritto

federale - ha ritenuto che una pena di 6 mesi, per quanto

severa, è adeguata alla colpa del ricorrente. Non vi è

ragione di ridurla della metà per evitare l'espiazione

della pena sospesa al momento della condanna del 9 ottobre

1997. La soluzione potrebbe essere diversa se la sanzione

impugnata fosse vicina al limite legale di 3 mesi al di

sotto del quale non vi è luogo d'applicare l' art. 45 n. 3

cpv. 1 CP . Tale era il caso nella DTF 119 IV 125 , richia-

mata a ragione dalla Corte cantonale, ove al condannato,

che si era emendato notevolmente, era stata inflitta una

sanzione di 4 mesi di detenzione (v. anche la giurispruden-

za costante che impone di commisurare la pena tenendo con-

to, tra l'altro, del limite di 18 mesi a cui soggiace la

sospensione condizionale in virtù dell' art. 41 n. 1 CP ,

ultima in data DTF 127 IV 97 consid. 3). È inoltre accerta-

to che il ricorrente era stato formalmente avvertito delle

conseguenze di un'eventuale recidiva e, pertanto, perfetta-

mente cosciente delle conseguenze a cui si sarebbe esposto

se avesse deluso la fiducia in lui riposta. Di poco rilievo

appaiono sotto questo profilo la sua buona condotta dopo la

liberazione condizionale e il fatto che sia divenuto padre

di una bambina. Riguardo alla sua recente paternità, e con-

trariamente alla fattispecie oggetto della giurisprudenza

citata nel gravame (sentenza 6S.596/2000 del 22 febbraio

2001, consid. 3b), non sono stati accertati elementi di

fatto atti a fare temere che la separazione da sua figlia

lo colpirebbe in modo così grave e particolare da dover

influire sulla commisurazione della pena ( DTF 102 IV 231

consid. 3ab inizio).

m) Un'eventuale sospensione condizionale della pe-

na - che permetterebbe di eludere le conseguenze dell' art.

45 n. 3 cpv. 1 CP

- è infine esclusa poiché mancano i pre-

supposti oggettivi. In virtù dell' art. 41 n. 1 cpv. 2 CP la

sospensione non è ammissibile se, nei 5 anni precedenti il

reato commesso, il condannato ha scontato una pena di re-

clusione o di detenzione superiore a 3 mesi per un crimine

o un delitto intenzionale. Una privazione di libertà subita

in esecuzione di una misura ai sensi degli art. 43, 44, 91

o 100bis CP non costituisce una ragione obiettiva per nega-

re la sospensione condizionale ( DTF 113 IV 10 consid. 1c).

Pertanto, il periodo che il ricorrente ha trascorso in uno

stabilimento per tossicomani prima della sua liberazione

non è determinante. Tuttavia, secondo giurisprudenza co-

stante, nell'ambito dell' art. 41 CP il carcere preventivo è

assimilato alla pena privativa di libertà sulla quale esso

è computato ( DTF 110 IV 65 consid. 3, 109 IV 8; v. anche

Trechsel, op. cit., ad. art. 41, n. 24, 25 e 27). Nella

fattispecie è accertato che il ricorrente ha parzialmente

scontato la pena di 3 anni di reclusione pronunciata il 9

ottobre 1997 in carcere preventivo dal 13 settembre 1995 al

22 aprile 1996, ossia per più di 4 mesi. Tale durata è sta-

ta computata sulla pena prima che la sua esecuzione fosse

sospesa a favore del collocamento in un istituto per tossi-

comani. Pertanto, la sospensione condizionale è oggettiva-

mente esclusa.

n) La pena litigiosa appare dura, come lo rivela

la stessa Corte cantonale, ma non eccessiva al punto da

costituire un abuso del potere di apprezzamento del giudice

di merito. Al riguardo, come testé visto, il ricorrente non

cita alcun elemento determinante. Pertanto, il diritto

federale non è stato violato.

4.- Il gravame è circoscritto all'azione penale;

essendo quest'ultimo infondato, non vi è ragione di esami-

nare nel merito la condanna per quanto concerne le pretese

civili (Schubarth [Nichtigkeitbeschwerde], op. cit., n. 276

e rinvii). Le spese seguono la soccombenza ( art. 278 PP ).

Per questi motivi

i l T r i b u n a l e f e d e r a l e

p r o n u n c i a :

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a

carico del ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente,

alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribuna-

le d'appello e al Ministero pubblico del Cantone Ticino.

Losanna, 26 febbraio 2002

In nome della Corte di cassazione penale

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:

Il Presidente,

La Cancelliera,